I cambiamenti culturali e generazionali non incidono sull’identità della Chiesa, la cui forma giuridica è segno esteriore della sua vita interna
di Francesco Romano • Il nuovo Israele, costituito in nuovo Popolo di Dio per fondersi in unità non secondo la carne, ma nello Spirito, nasce dal nuovo patto istituito nel sangue di Cristo. Un tempo non era neppure popolo, ma ora è il Popolo di Dio perché è stato rigenerato di un seme incorruttibile. Questo popolo, che è la Chiesa, è caratterizzato dalla sua stessa origine avendo per capo Cristo, per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, per legge il precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati, per fine il Regno di Dio. La Chiesa, pur apparendo talora piccolo gregge, è stata costituita come sacramento visibile di questa unità salvifica per tutti e per i singoli.
La Chiesa, pertanto, ha origine dalla volontà fondazionale di Cristo. Il popolo messianico, infatti, ha per capo Cristo, ha per legge il precetto di amare, è costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità, e di verità come pure è da Lui assunto per essere strumento di redenzione per tutti (LG, 9). La Chiesa, a differenza delle società naturali, non risponde alle istanze del diritto naturale dei giusnaturalisti. Essa è un’emanazione non della società naturale, bensì della volontà fondazionale di Cristo.
Il Concilio Vaticano II molto diffusamente ha applicato il termine “società” alla Chiesa. Essa è definita società visibile e comunità spirituale (GS 40, 2). La Chiesa nella sua dimensione sociale ha un aspetto istituzionale che le viene dalla sua organizzazione giuridica che struttura la società e la organizza.
Tuttavia, la Chiesa, considerata nella totalità del suo essere realtà sociale, trascende l’aspetto meramente giuridico del suo ordinamento per completarsi ed essere identificata con la componente pneumatica. Essa, sottolinea la Lumen Gentium, insieme alla Chiesa che è “ormai in possesso dei beni celesti, forma una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino. Per una non debole analogia, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato” (LG 8, 1).
La Chiesa, quindi, è una vera società che nasce da un atto di amore di Dio-Cristo, ma non come esigenza della natura sociale degli uomini. Essa persegue il fine che le è proprio, il bene comune soprannaturale, la salus animarum di ogni battezzato nella totalità del suo essere persona nella Chiesa.
Pio XII nell’enciclica Mystici Corporis delinea i tre momenti della fondazione della Chiesa: Cristo con la predicazione cominciò l’istituzione della Chiesa, nel sacrificio della croce la consumò, il giorno di Pentecoste la manifestò (AAS 35 (1943) 204-207).
La Chiesa è visibile nella sua struttura sociale, “l’organismo sociale della Chiesa è a servizio dello Spirito di Cristo che lo vivifica, per la crescita del corpo” (LG 8 n.1). Divenuti christifideles per il battesimo, i membri della Chiesa entrano a far parte del suo corpo sociale, acquistano lo stato giuridico di cittadino, cioè soggetto di diritti e di doveri.
La sua struttura societaria è dovuta a vincoli di unione istituzionalizzati che realizzano la comunione ecclesiastica e creano relazioni giuridiche. Si pensi alla partecipazione ai beni salvifici, alla comunione di fede, agli uffici e alle funzioni di insegnare, di santificare e di governare che perpetuano l’opera salvifica di Cristo, all’organizzazione ecclesiastica. Sono questi gli elementi sostanziali immutabili dell’ordinamento giuridico, cioè della Chiesa-istituzione, corrispondenti alla volontà fondazionale di Cristo.
La Chiesa-istituzione riceve dal suo Fondatore un ordinamento giuridico primario e originario. Gli elementi essenziali dell’ordinamento giuridico manifestano permanentemente l’opera salvifica di Cristo, sono costitutivi e connaturati con il progetto fondazionale, rappresentano le coordinate permanenti della Chiesa-istituzione: il popolo adunato dalla Parola, la professione di fede, i sacramenti, i carismi, il culto divino, i “tria munera”, la custodia del deposito rivelato, il governo ecclesiastico. È questo l’ordinamento sostanziale, l’insieme degli elementi costitutivi immutabili voluti da Gesù Cristo quando ha fondato la Chiesa-istituzione.
In questo modo il rapporto tra carisma e istituzione viene sottratto a una lettura spesso riduttiva quando i due termini sono presentati in conflitto tra di loro. La Chiesa-istituzione nei suoi elementi essenziali è irriformabile. Può essere riformabile, invece, solo a livello di ordinamento formale. Anzi, è necessario che ciò avvenga perché la Chiesa sia segno sacramentale di salvezza sempre più autentico e fedele alla volontà del suo Fondatore, quel perfezionamento costante della relazione tra la Chiesa del diritto e la Chiesa della carità che sono una sola realtà, della cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica.