Linee guida CEI – CISM per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili
di Francesco Romano • La Conferenza Episcopale Italiana nell’Assemblea Generale del 20-23 maggio 2019, ha approvato le “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”. Il testo, che porta la data del 24 giugno 2019, è entrato in vigore a partire dal 28 giugno 2019, giorno di pubblicazione del testo sul sito della CEI.
Questo strumento operativo offerto alla Chiesa italiana si inserisce in una intensa attività che da quasi un ventennio la Chiesa universale porta progressivamente avanti per la tutela dei più “piccoli” e la salvaguardia della giustizia di fronte all’emergenza degli abusi sessuali perpetrati da chierici.
Infatti, a fronte dell’inefficacia operativa del disposto del can. 1395 §2 nell’affrontare e reprimere i delitti commessi da chierici a danno di minorenni, Giovanni Paolo II promulgava il 30 aprile 2001 il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, inserendo tra i delicta graviora l’abuso sessuale commesso da un chierico, innalzando da sedici a diciotto anni l’età della tutela, ed elevando a dieci anni il tempo di prescrizione a contare dal compimento del diciottesimo anno della vittima. La competenza di questi delitti passava dall’Ordinario alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
Dopo nove anni, il 21 maggio 2010, Benedetto XVI promulgava la revisione del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela per incrementare la tutela della vittima innalzando la prescrizione dell’azione criminale a venti anni e includendo nel delictum gravius le fattispecie di “acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico” di minori sotto ai quattordici anni da parte di un chierico. Inoltre, veniva equiparato al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione.
Trascorrono altri nove anni e Papa Francesco promulga il 7 maggio 2019 il motu proprio Vos estis lux mundi di cui abbiamo già riferito su questa Rivista nello scorso mese di giugno. Questo motu proprio amplia la categoria di persone capaci di compiere il delitto o di subirlo. In questo modo, non solo i chierici, ma anche i membri laici di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica possono incorrere nel delitto di abuso sessuale ai danni di un minore o di una persona vulnerabile. Altro punto saliente di questo motu proprio, oltre all’obbligo giuridico esteso a chierici e a membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica di comunicare la notitia criminis all’autorità competente, è la costituzione di un ufficio per segnalare gli abusi da parte di chiunque ne venga a conoscenza.
Dopo la promulgazione del motu proprio del 21 maggio 2010, la Congregazione per la Dottrina della Fede il 3 maggio 2011 aveva emanato una lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare le linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale a danno di minori da parte di chierici, specificando anche la natura giuridica di queste norme da intendersi come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di essa.
A distanza di sette anni dalle prime Linee guida del 2012, poi riviste nel 2014, il 28 giugno 2019 entrano in vigore le Linee guida edite dalla Conferenza Episcopale Italiana congiuntamente alla Conferenza Italiana Superiori Maggiori pubblicate sul sito CEI.
Le Linee guida si applicano “a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all’interno delle comunità ecclesiali in Italia” e “compatibilmente al diritto proprio e alla normativa canonica, a tutti gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, nella misura in cui questi non dispongano di proprie Linee guida”.
“La Chiesa cattolica in Italia intende contrastare e prevenire questo triste fenomeno con assoluta determinazione”, scrivono i Vescovi nella premessa, perché qualsiasi abuso sui fanciulli e sulle persone vulnerabili, “ancor prima di essere un delitto, è un peccato gravissimo, ancor più se coinvolge coloro ai quali è affidata in modo particolare la cura dei più piccoli”.
Il primo principio base è il rinnovamento ecclesiale che conduce tutta la comunità a sentirsi coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi, non perché tutta la comunità sia colpevole, ma perché di tutta la comunità è il prendersi cura dei più piccoli.
Il valore supremo, oltre alla prevenzione degli abusi, è mettere al centro la cura e la protezione dei più piccoli e dei vulnerabili. Passare dal silenzio e dall’indifferenza alla cura, solidarietà e sostegno è la concretizzazione della conversione del rinnovamento comunitario. Ciascuno deve fare la sua parte, come una missione da compiere, affinché tutta la comunità si senta responsabilizzata “nel dare il giusto e dovuto ascolto alle persone che hanno subito un abuso e trovato il coraggio di denunciare”. La vittima va riconosciuta come persona gravemente ferita e ascoltata con empatia, rispettando la sua dignità.
Oltre alla responsabilizzazione comunitaria e alla formazione degli operatori pastorali, il cammino formativo dei seminaristi e candidati alla vita presbiterale e consacrata, richiede una grande prudenza nei criteri di ammissione con “grande attenzione” anche per la formazione permanente.
La protezione e la tutela dei minori e delle persone vulnerabili sono il criterio dirimente delle scelte operate dalle Linee guida e parte integrante della missione della Chiesa che si prende cura dei più piccoli e deboli di cui il primo passo è l’ascolto e l’accompagnamento, facendosi carico di loro, favorendo una cultura di prevenzione con la formazione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata, degli operatori pastorali e di quanti in modo diverso hanno contatto con i minori nelle comunità ecclesiali.
Nella ricerca della verità e nel perseguimento della giustizia la Chiesa si serve di tutti i mezzi a sua disposizione. Le procedure canoniche devono essere rigorosamente rispettate senza la pretesa di sostituirsi alle autorità civili, affinché all’interno della comunità ecclesiale possa essere ristabilita la giustizia rispetto a quei casi in cui i comportamenti che non sono considerati reati per lo Stato, lo sono per la normativa canonica.
La trasparenza e la comunicazione devono commisurarsi con l’onere di dare una giusta informazione e il carattere di segretezza, soprattutto nell’indagine preliminare del procedimento, per non compromettere l’azione investigativa e l’obbligo di tutelare la buona fama di tutti i soggetti coinvolti.
Per promuovere la cultura della prevenzione da ogni forma di abuso, la cura e la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, la Chiesa si inserisce in collaborazione con le istituzioni civili, nel rispetto della reciproca autonomia canonica, civile e concordataria.
Servizi e strumenti a livello nazionale, interdiocesano e locale vengono individuati a supporto dei Vescovi e dei Superiori Maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, mettendo a loro disposizione competenze e professionalità in ambito educativo, medico, psicologico, giuridico, pastorale e comunicativo.
La seconda parte delle Linee guida si sofferma sulle indicazioni operative per le comunità ecclesiali italiane e per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica presenti in Italia.
Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime di abusi commessi in ambito ecclesiale è un dovere che investe il Vescovo e il Superiore competente per cercare di lenire le sofferenze create da una ferita profonda e non come mezzo per tacitare le vittime. Allo stesso tempo anche le comunità ecclesiali coinvolte più da vicino devono essere accompagnate nell’elaborazione dell’abuso che è stato consumato nel loro contesto.
Un punto innovativo è “il rapporto con le autorità civili”. Viene premesso che l’Autorità ecclesiastica in Italia, benché non abbia l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria dello Stato la segnalazione di presunti abusi commessi da un chierico in ambito ecclesiale, deve informare l’autore della segnalazione, il genitore o il tutore della presunta vittima, che quanto appreso potrà essere trasmesso all’autorità giudiziaria dello Stato e per questo chiedergli che venga formalizzata per iscritto la notitia criminis riferita. Se non esiste per l’Autorità ecclesiastica l’obbligo giuridico, esiste però l’obbligo morale di informare l’autorità giudiziaria dello Stato se l’indagine previa riesce ad accertare la presenza del fumus delicti, a meno che si opponga la vittima, divenuta nel frattempo maggiorenne, oppure il genitore o il tutore.
In caso di procedimento penale in atto secondo il diritto dello Stato, il Vescovo è tenuto a dare la massima collaborazione all’autorità civile nel rispetto della normativa canonica e civile. Tuttavia, pur facendo riferimento ad atti del procedimento statale, il Vescovo o il Superiore competente devono pervenire a una propria valutazione secondo la legge canonica.
Nella logica della presunzione d’innocenza, la persona accusata, fino a prova contraria, potrebbe risultare vittima di false accuse e reclamare il diritto di vedere tutelata e ripristinata la sua buona fama e onorabilità. Allo stesso tempo il chierico che risulti colpevole di questi gravi abusi, incluso coloro che sono dimessi dallo stato clericale, deve essere accompagnato in un percorso di responsabilizzazione, richiesta di perdono, riparazione, cura psicologica e spirituale.
Le Linee guida della CEI si soffermano anche sulle procedure canoniche da svolgere in caso di presunto abuso sessuale che rientri nella tipologia del delictum gravius. La fonte di queste norme procedurali sono il recentissimo motu proprio Vos estis lux mundi, il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela e il Codice di Diritto Canonico.
Tenendo presente la normativa del motu proprio Vos estis lux mundi, le Linee guida CEI-CISM dispongono le modalità della segnalazione di un abuso. La segnalazione può essere presentata all’Ordinario che può avvalersi del SRTM/SITM/RDTM. L’Ordinario che ha ricevuto la segnalazione, se non sia lui stesso l’Ordinario proprio, deve trasmetterla all’Ordinario del luogo dove sarebbe stato commesso il delitto, o all’Ordinario proprio della persona segnalata.
Ricordiamo a questo proposito che se i chierici secolari hanno sempre un Ordinario proprio nella Diocesi o Chiesa particolare d’incardinazione, per gli ascritti a un Istituto di vita consacrata o a una Società di vita apostolica è Ordinario proprio solo il Superiore Maggiore di un Istituto religioso clericale di diritto pontificio o il Moderatore di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio (cf. can. 134 §1). Quindi, in tutti gli altri Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica che non possiedono questi tre requisiti, l’Ordinario proprio degli ascritti sarà l’Ordinario del luogo dove essi hanno il domicilio canonico (can. 103) e a lui, o al RDTM, dovrà essere fatto riferimento per l’inoltro della notitia criminis.
L’efficacia dei Servizi per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili dipenderà dalla loro presenza puntuale e capillare sul territorio e dalla collaborazione con gli organismi interdiocesani e nazionali.