Sul caso dei «vescovi cinesi»

889 500 Andrea Drigani
  • 0

primopiano_6708di Andrea Drigani • Il 22 settembre 2018 a Pechino è stato firmato un Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese sulla nomina dei vescovi. Questa rivista si è già occupata di tale argomento (cfr. Francesco Romano, «La Chiesa cinese e le ordinazioni episcopali illegittime», novembre 2016; Mario Alexis Portella, «La rinascita della religione in Cina – Un fenomeno imprevisto», febbraio 2018). Il comunicato ufficiale, emanato da entrambe le parti, in effetti, fa presente che da tempo erano in corso dei contatti tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese per trattare questioni ecclesiali di comune interesse e per promuovere ulteriori rapporti di intesa. L’Accordo Provvisorio che non è stato integralmente pubblicato, poiché prevede valutazioni periodiche circa la sua attuazione, viene ritenuto sia dalla Santa Sede che dalla Repubblica Popolare Cinese come frutto di un graduale reciproco avvicinamento, dopo un lungo percorso di ponderata trattativa. L’Accordo Provvisorio, che ha natura pastorale non diplomatica, riguarda, come si è visto, la nomina dei vescovi che è una questione di grande rilievo per la vita della Chiesa, e crea le condizioni per una più ampia collaborazione a livello bilaterale. Papa Francesco, in conseguenza dell’Accordo ha deciso di riammettere nella piena comunione ecclesiale otto vescovi cinesi ordinati senza mandato pontificio, uno di questi otto è deceduto, ma prima di morire aveva espresso il desiderio di essere riconciliato con la Sede Apostolica. Il Papa ha auspicato, che, con le decisioni prese, si possa avviare un nuovo percorso, che consenta alla Comunità cattolica in Cina di superare le ferite del passato, affinchè in una più fraterna collaborazione, si proceda con rinnovato impegno nell’annuncio del Vangelo. E’ facile prevedere che le nuove nomine vescovili in Cina, fermo restando il ruolo del Romano Pontefice, vedranno un coinvolgimento delle diocesi e delle autorità civili. Quest’ultima fattispecie, tuttavia, non rappresenta una novità nella storia della Chiesa. Infatti la provvisione dell’ufficio episcopale non è sempre stata di libero conferimento da parte del Romano Pontefice, ma essa è avvenuta anche attraverso l’istituzione o la conferma. L’istituzione, concessa dal Romano Pontefice, è preceduta dalla presentazione da parte di chi ha il diritto di presentare una persona. Tale diritto, in particolare per le diocesi vacanti, fino ad un recente passato era di pertinenza dei sovrani. L’ultimo che vi ha rinunciato fu, nel 1976, Juan Carlos I, Re di Spagna. Del medesimo diritto erano titolari, tra gli altri, l’Imperatore d’Austria, il Re di Francia, il Re del Portogallo. Qualora i capi di stato non avessero avuto il diritto di presentazione, avevano comunque, con l’«exequatur» e il «placet», il diritto di rendere esecutiva la nomina pontificia, che senza questo assenso statale non poteva realizzarsi. Tali prerogative erano state conferite dalla Santa Sede o dalla medesima accettate per consuetudine o tramite apposite convenzioni. La conferma pontificia presuppone, invece, un’elezione da parte di un collegio ecclesiastico o civile che ne abbia la facoltà. Ciò potrebbe avvenire, per esempio, per la designazione del vescovo da parte del capitolo dei canonici della cattedrale. La fine dei regimi monarchici, ma non solo, ha portato, per le nomine episcopali alla sensibile riduzione dell’esercizio del diritto di presentazione. Tuttavia il vigente Codice di Diritto Canonico, ai canoni 158-163, continua a disciplinare il diritto di presentazione. Ancora nel «Codex», al canone 377 segnatamente al § 1, si afferma che il Sommo Pontefice nomina liberamente i vescovi, oppure conferma quelli che sono stati legittimamente eletti («aut legitime electos confirmat»), sempre nel medesimo canone, al § 5 si dice poi che per il futuro non verrà concesso alle autorità civili alcun diritto o privilegio di elezioni, nomina, presentazione o designazione dei vescovi. Ma al canone 3 si proclama che i canoni del Codice non abrogano le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni o con le altre società politiche, né ad esse derogano; le norme delle predette convenzioni perciò continuano ad essere in vigore, non opponendosi in alcun modo le disposizioni contrarie del Codice. Il caso delle nomine vescovili in Cina potrebbe essere, comunque, l’occasione per una ripresa dello studio teologico-canonico inerente la procedura circa le nomine vescovili nella Chiesa latina, una questione che merita ulteriori approfondimenti in vista di più proficue soluzioni.

image_pdfimage_print