La Chiesa cinese e le ordinazioni episcopali illegittime

720 500 Francesco Romano
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trasferimento-1di Francesco Romano • E’ di pochi giorni la notizia di un prete cinese che nel mese di settembre del 2016 ha ricevuto l’ordinazione episcopale senza mandato pontificio da un anziano vescovo con problemi mentali. Si tratta di un sacerdote che appartiene a quell’area ecclesiale “clandestina” che rifiuta le ingerenze del governo nella vita della Chiesa.

La questione della nomina dei vescovi cinesi è una ferita tuttora aperta che ha travagliato la vita dei cattolici fin dall’avvento di Mao Tse-tung al potere. Proprio da parte della Chiesa cinese ancora clandestina vi è l’auspicio che il dialogo aperto tra governo e Santa Sede possa dare i frutti sperati.

Detto per transennam, il problema delle ordinazioni episcopali illegittime va ben oltre l’area geografica cinese se teniamo presente quale incidenza abbiano avuto anche i regimi comunisti soprattutto dell’Europa orientale in questo specifico ambito della vita della Chiesa. Il fenomeno delle ordinazioni episcopali illegittime ha trovato terreno fertile anche nella Chiesa scismatica tradizionalista e ultratradizionalista nota con il nome di “sedevacantista”. Inoltre, è ancora viva la memoria di quattro ordinazioni episcopali illegittime ad opera di mons. Emmanuel Milingo, ma con motivazioni per lo più legate alla sua vita personale.

Il 13 aprile 1958 furono ordinati i primi due vescovi cinesi senza mandato pontificio per imposizione del regime maoista che li fece eleggere dalle rispettive comunità, benché fossero a conoscenza della loro situazione illegittima alla quale andavano incontro. Era un’epoca, quella, in cui il governo comunista cinese intraprendeva una politica religiosa che sfociò in un programma di epurazioni e persecuzioni contro i cattolici cinesi e di espulsioni dei missionari.

La politica cinese in fatto di religione per tutto il decennio successivo fino al 1967 conobbe un giro di vite oltremodo vessatorio introducendo e favorendo una spaccatura nel corpo sociale della Chiesa con l’ordinazione illegittima di vescovi imposti dal governo maoista. I vescovi legittimi subirono una vera persecuzione con l’allontanamento dalle loro Chiese fino alla reclusione per la perseveranza nella fedeltà al Papa.

Nel decennio successivo la rivoluzione culturale portò alla repressione di ogni aspetto della vita religiosa fino alla proibizione delle sacre ordinazioni in tutti i gradi, da qui la concessione fatta dalla Santa Sede di speciali facoltà riguardo alle ordinazioni episcopali clandestine.

Solo nell’ultimo decennio del XX secolo le ordinazioni ufficiali iniziarono a essere tollerate dal regime senza però venire meno il controllo opprimente del governo cinese con la complicità dell’Associazione Patriottica Cattolica.

L’autorizzazione della Santa Sede alle ordinazioni episcopali clandestine rispose alla grave necessità del momento nello sforzo di sopravvivenza di quelle Chiese locali, ma gli effetti, pur scontati, di una eccezione presa come soluzione temporanea di un problema, non potevano alla lunga lasciare inerti per i riflessi che si avevano nelle comunità locali che si vedevano private del loro riconoscimento ufficiale.

Il 27 maggio 2007 Benedetto XVI scrive la Lettera indirizzata “ai Vescovi, ai presbiteri, alle persone consacrate e ai fedeli laici della Chiesa Cattolica nella Repubblica Popolare Cinese” (AAS 99(2007)553-581). I punti salienti di questa Lettera riguardano la revoca delle facoltà speciali circa le ordinazioni episcopali clandestine; la legittimazione dei vescovi ordinati senza mandato pontificio; la consacrazione di Vescovi ordinati con il mandato pontificio e il consenso dell’autorità secolare.

In base all’idoneità al ministero episcopale, dopo la pubblicazione della Lettera di Benedetto XVI sono emerse le seguenti tipologie di vescovi: legittimi clandestini in comunione con il Romano Pontefice, ma non riconosciuti dal governo cinese; legittimi e ufficiali per essere stati ordinati con il mandato pontificio e con il consenso delle autorità governative; legittimati dalla Santa Sede dopo essere stati nominati dall’autorità secolare e poi ordinati; vescovi illegittimi, ma legittimabili a condizione di cedere la sede episcopale al vescovo legittimo clandestino; vescovi non legittimabili in quanto non ritenuti idonei al ministero episcopale.

La lettera di Benedetto XVI apportò un significativo progresso nella relazione con il governo cinese addivenendo a un accordo che avrebbe consentito caso per caso di decidere su una ordinazione episcopale. Nonostante ciò, tra il 2010 e il 2011 ci furono altre tre ordinazioni episcopali senza il consenso della Santa Sede e, ancora, altre ordinazioni illegittime.

Fu in questo contesto che il 6 luglio 2011 il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi emanò la Declaratio de recte applicando can. 1382 CIC (Communicationes 43(2011)30-33) sciogliendo definitivamente il dubbio circa la responsabilità penale fino a estendere la sanzione della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica anche ai vescovi co-consacranti in un’ordinazione episcopale senza mandato pontificio.

Nonostante ciò, il 14 luglio 2011 ci fu l’ordinazione episcopale illecita del P. Giuseppe Huang Bingzhang, vescovo di Shantou (Guangdong), senza mandato della Santa Sede, benché fosse stato ripetutamente ammonito di non accettare l’ordinazione perché la sua candidatura non poteva essere accettata dato che la diocesi di Shantou aveva già un vescovo legittimo. La Santa Sede in quella circostanza, oltre a dichiarare la scomunica in conformità al can. 1382 del Codice di Diritto Canonico, ebbe parole di apprezzamento per la “resistenza” posta da vescovi e fedeli per cercare di non essere trascinati a prendere parte all’ordinazione illecita. I vescovi del Guangdong erano stati sequestrati dalla polizia e portati a forza per essere obbligati all’ordinazione illecita di Shantou. La dichiarazione della Santa Sede rivendicava, inoltre, “il diritto dei cattolici cinesi di poter agire liberamente seguendo la propria coscienza e rimanendo fedeli al Successore di Pietro e in comunione con la Chiesa universale”.

Ci riproponiamo in altro momento di approfondire l’argomento circa le conseguenze giuridiche delle ordinazioni episcopali illegittime e la loro eventuale non validità.

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Francesco Romano

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