di Andrea Drigani · In questo mese di giugno entra in vigore la Costituzione Apostolica «Praedicate Evangelium», con la quale Papa Francesco ha proceduto alla riforma della Curia Romana, in sostituzione della precedente Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» emanata da San Giovanni Paolo II.
Vorrei richiamare l’attenzione sul Dicastero per i Testi Legislativi, previsto negli articoli 175-182 della «Praedicate Evangelium». Questo Dicastero ha un suo precedente nel Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, di cui agli articoli 154-158 della «Pastor Bonus», ma con delle aggiunte oltremodo importanti.
Al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi erano assegnati quattro compiti che sono stati pienamente confermati al Dicastero per i Testi Legislativi.
Il primo compito è quello di formulare l’interpretazione autentica delle leggi della Chiesa, approvata in forma specifica dal Romano Pontefice, quale Supremo Legislatore e Interprete.
Il secondo compito concerne l’assistenza alle Istituzioni della Curia Romana nella preparazione di decreti generali e di altri testi normativi, affinchè siano conformi alle prescrizioni della legge universale e siano redatti nella dovuta forma giuridica.
Il terzo compito riguarda i decreti dei Concili Plenari e delle Conferenze Episcopali, nonché delle Strutture gerarchiche orientali, che vengono sottoposti da parte del Dicastero competente a concedere la «recognitio», per essere esaminati sotto l’aspetto giuridico.
Il quarto compito consiste, su richiesta degli interessati, a determinare se le leggi e i decreti generali emessi dai legislatori inferiori al Romano Pontefice siano conformi alla legge universale della Chiesa.
La «Praedicate Evangelium» affida, come si è accennato, ulteriori funzioni al Dicastero per i Testi Legislativi. All’articolo 175 si afferma che il Dicastero ha il compito di promuovere e diffondere nella Chiesa la conoscenza e l’accoglienza del Diritto canonico latino e orientale e offre l’assistenza per la sua corretta applicazione, avvalendosi della collaborazione di canonisti appartenenti a culture diverse e operanti nei diversi continenti.
Nell’articolo 182 § 1 si aggiunge che il Dicastero promuove pure lo studio del diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali organizzando riunioni interdicasteriali, convegni e favorendo associazioni di canonisti.
Mi pare evidente che si ravvisi un rinnovato interesse per il diritto canonico poiché ad una Istituzione della Curia Romana è affidato il compito non solo di favorire la conoscenza, ma anche l’accoglienza del diritto canonico nella Chiesa universale e nelle Chiese particolari.
Il Dicastero per i Testi Legislativi, ai sensi dell’articolo 177, nel caso in cui un «dubium iuris» non richieda un’interpretazione autentica, può offrire chiarimenti circa il significato della norma con la forma di dichiarazioni o di note esplicative.
Inoltre, a tenore dell’articolo 178, Il Dicastero studiando la legislazione vigente, esamina l’eventuale presenza di «lacunae legis» e presenta al Romano Pontefice proposte adeguate per il loro superamento. Verifica, altresì, eventuali necessità di aggiornamento della normativa vigente e suggerisce emendamenti, assicurando l’armonia e l’efficacia del diritto.
Nell’articolo 182 § 2, si precisa, poi, che il Dicastero pone particolare attenzione alla corretta prassi canonica affinchè il diritto della Chiesa sia adeguatamente inteso e correttamente applicato; ugualmente, quando è necessario, avverte l’autorità competente in riferimento al delinearsi di prassi illegittime e offre consigli al riguardo.
Non solo i canonisti, ma penso anche tutti i fedeli, possano essere soddisfatti di queste nuove funzioni assegnate al Dicastero per i Testi Legislativi, rammentando quanto disse, il 3 febbraio 1983, San Giovanni Paolo II: «Il legittimo posto spettante al diritto nella Chiesa, si conferma e giustifica nella misura in cui si adegua e rispecchia la nuova temperie spirituale: nel servire la causa della giustizia, il diritto dovrà sempre più e sempre meglio ispirarsi alla legge-comandamento della carità, in esso vivificandosi e vitalizzandosi. Animato dalla carità e ordinato alla giustizia, il diritto vive!».