È lecito il possesso privato di armi da fuoco?
di Leonardo Salutati · Alla luce dell’ennesima tragedia verificatasi a Uvalde in Texas il 24 maggio scorso (dall’inizio di quest’anno sono state contate oltre 200 sparatorie di massa negli USA), dove un giovane diciottenne armato di un fucile semiautomatico ha ucciso 19 bambini e 2 maestre, da più parti ci si interroga sulla liceità di possedere privatamente armi da fuoco.
La questione è particolarmente rilevante per gli USA dove alla data del 2018 vi erano circa 400 milioni di armi da fuoco in mano a civili – un record mondiale anche in termini pro capite: 120 per ogni 100 abitanti (nel 2011 erano 88 ogni 100) – e dove il 2° Emendamento alla Costituzione garantisce il diritto a possedere armi da fuoco.
Sull’argomento della detenzione privata di armi non si è sviluppata nel campo della Teologia Morale una riflessione sistematica e approfondita come nel caso delle armi da guerra. È tuttavia possibile ricavare alcuni principi estendendo all’ambito personale quanto affermato per altri ambiti.
Responses to the Plague of Gun Violence, 2019). Zero accesso alle pistole preclude senza alcun dubbio il possesso di altre armi più letali quali un fucile semiautomatico.
A queste considerazioni di carattere morale si aggiunga che la rigidità della politica statunitense nel difendere il 2° Emendamento in quanto espressione di un diritto fondamentale di libertà, ad una attenta analisi non sembrerebbe avere solide basi giuridiche.
Infatti la “Carta dei diritti” (i primi 10 emendamenti della Costituzione degli USA, che proteggono i diritti fondamentali di libertà) fa parte di un documento progettato per cambiare secondo una procedura adeguatamente complessa, ma non impossibile, tanto che il popolo americano ha scelto di modificare la Costituzione 27 volte da quando essa fu adottata nel 1787. Statisti come Theodore Roosevelt (presidente degli USA dal 1901 al 1909) e Woodrow Wilson (1913-1921), misero più volte in questione la Costituzione ottenendo l’approvazione di nuovi emendamenti riguardanti: l’introduzione di una imposta federale sul reddito, l’elezione diretta dei senatori, il suffragio alle donne e il divieto delle bevande alcoliche (è il 18° Emendamento in vigore dal 1920 che aprì l’epoca del proibizionismo, abrogato dal 21° Emendamento nel 1933), espressione della visione dei padri costituenti che hanno pensato il documento con un’anima dinamica, da custodire con spirito critico per stare al passo con i tempi.
L’arroccamento di gran parte della società statunitense sulla difesa del 2° Emendamento sembra invece espressione di una società che preferisce stare “nelle tenebre e nell’ombra di morte” e rifiuta la visita “del sole che sorge dall’alto” (Lc 1,78-79).