Complementarietà tra diritto di libertà religiosa e limitazione di libertà giuridica nella Chiesa

640 360 Francesco Romano
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di Francesco Romano • L’obbligo per ogni fedele di conservare sempre la comunione con la Chiesa (cf can. 209) si situa, in correlazione con il vincolo della professione di fede, tra i requisiti di detta comunione ecclesiale (cf can. 205).

L’unità della comunione ecclesiale e l’unità e integrità del depositum fidei e della professione di fede si richiamano vicendevolmente. L’adesione di fede deve essere autentica, prima di tutto con un’adesione interiore, ma l’obbligo giuridico della comunione di fede necessita anche di un’attestazione esteriore o, quanto meno, che non ci sia positivamente un comportamento esteriore lesivo di essa. Il can. 1330 considera l’effettiva commissione di delitti riguardo a una dichiarazione o un’altra manifestazione di volontà, dottrina o scienza, solo se l’atto di volontà sia stato esternato con una manifestazione contraria. Il delitto viene consumato se è stato perfezionato in modo da essere percepito da altri. Questo può avvenire per esempio nei delitti di eresia o di falso. Nel caso in cui il delitto non venga perfezionato nella sua percezione può aversi il così detto delitto “tentato” o delitto “frustrato” (cf can. 1328).

Il vincolo di conservare la fede e di contrastare le manifestazioni esteriori a lei contrarie, risponde anche all’obbligo di giustizia intraecclesiale di non mettere a rischio la fede nel corpo sociale della Chiesa. Il Codex 1917 al can. 1325 §1 prescriveva l’obbligo di confessare pubblicamente la propria fede se il silenzio avesse comportato implicita negazione della fede o disprezzo della religione: «Fideles Christi fidem aperte profiteri tenentur quoties eorum silentium, tergiversatio aut ratio agendi secumferrent implicitam fidei negationem contemptum religionis, iniuriam Dei vel scandalum proximi».

Alla luce di quanto esposto, possiamo porci il quesito se e in quale modo sia agibile il diritto naturale di libertà religiosa anche all’interno della Chiesa alla pari di quanto prevede la Dichiarazione Dignitatis humanae circa la libertà psicologica dovuta a coercizione interna e l’immunità da coercizione esterna come requisito generale della libertà religiosa: «Tale libertà consiste in questo, che tutti gli uomini devono essere immuni da coercizione da parte di singolo, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre, il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale si conosce, sia per mezzo della parola di Dio rivelata sia tramite la stessa ragione. Questa libertà religiosa deve essere riconosciuta nell’ordinamento giuridico della società così che divenga diritto civile» (DH, n. 2).

L’assenso di fede (cf can. 750), il religioso ossequio dell’intelletto e della volontà (cf can. 752) e il religioso ossequio dell’animo (cf can. 753) potrebbero apparire inconciliabili e in contraddizione con il diritto alla libertà religiosa in termini di libertà psicologica e di immunità da coercizione esterna come viene espresso dalla Dignitatis humanae, quando si tratta di tutelare l’autenticità della fede e l’unità della Chiesa.

Mentre la libertà psicologica è un’esigenza intrinseca all’atto di fede, quale atto personalissimo che presuppone la libertà interna e il diritto alla libertà morale che si traduce in obbligo derivante dalla libertà religiosa di cercare e abbracciare la parola di Dio, più complessa invece è la libertà giuridica perché viene immediato il riferimento al modello di libertà che vige all’interno della società civile.

L’ordinamento canonico riconosce ai fedeli numerosi diritti fondamentali quali l’annuncio del Vangelo, la manifestazione ai pastori delle loro necessità soprattutto spirituali e del loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa in modo proporzionato alla scienza e competenza che possiedono, il diritto di ricevere gli aiuti derivanti dai beni spirituali, di fondare ed erigere associazioni, di promuovere o di sostenere l’attività apostolica, di ricevere l’educazione cristiana, di investigare e manifestare con prudenza il loro pensiero, di scegliere lo stato di vita, di rivendicare e difendere i propri diritti, di essere giudicati dall’autorità competente secondo la legge da applicare con equità, di non essere colpiti da pene canoniche se non a norma di legge.

I diritti fondamentali del Popolo di Dio costituiscono un bene ecclesiale che, rientrando nell’attuazione dello stesso disegno divino della salvezza, ci conducono alla volontà fondazionale di Cristo. L’autonomia e la libertà che derivano da questi diritti si qualifica sempre come “giusta autonomia” e “giusta libertà” perché regolate da limiti giuridici che mettono al primo posto l’obbligo di conservare la comunione (cf cann. 205; 209).

La comunione di coloro che nella Chiesa sono stati “convocati” si fonda sull’adesione al comune deposito della fede che deve essere conosciuto e recepito nella sua oggettività. Nella Chiesa l’agire dell’uomo libero deve essere un agire ecclesiale che ha come fonte la parola rivelata, alla quale è stata data la propria adesione, e il principio sempre irrinunciabile della salvaguardia della comunione.

Diritto di libertà religiosa e limitazione della libertà giuridica sono nella Chiesa complementari tra loro perché confluiscono nella realizzazione del medesimo fine salvifico.

Il fedele potrebbe arrivare a defezionare dalla fede cattolica, ma non è libero, perché non ne ha il potere, di dissolvere il carattere battesimale che lo ha contrassegnato, mentre conserva sempre il diritto, oltre al dovere, di rientrare nella comunione con la Chiesa che sul piano ontologico non si interrompe mai. Ne è di esempio la pena della scomunica che produce i suoi effetti finché il reo resta nella contumacia, ma il senso e il significato che giuridicamente e teologicamente giustificano la pena è di essere “medicinale”, perché vuole riportare il fedele delinquente alla conversione attraverso la privazione di determinati diritti. Il ravvedimento, che può produrre l’effetto medicinale della pena, porta alla decadenza della scomunica e alla reintegrazione nella comunione ecclesiale.

Pertanto, ammessa la libertà interna di adesione dell’intelletto e della volontà al deposito della fede, il fedele che è inserito nella piena comunione della Chiesa esercita il proprio diritto di libertà religiosa in modo da escludere spazi di soggettivismo o relativismo che possano minacciare l’oggettività del depositum fidei.

La libertà religiosa nella Chiesa si realizza attraverso i diritti che essa riconosce al fedele e che devono essere esercitati in maniera congrua da non compromettere l’autenticità e l’integrità dell’unico deposito della fede e quindi il proprio e l’altrui bene salvifico su cui si fonda la comunione.

L’autenticità e integrità della Parola rivelata costituiscono la dimensione di giustizia nella Chiesa perché sono alla base del dovere di conservare la parola di Dio e del diritto di ogni fedele di poter usufruire autenticamente di tale conservazione.

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Francesco Romano

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