La deroga al can. 588 §2 e la rinnovata figura di Superiore laico degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio.

640 360 Francesco Romano
  • 0

di Francesco Romano • Il Santo Padre Francesco il 18 maggio 2022 ha autorizzato la pubblicazione del “Rescriptum ex audientia Sanctissimi” con cui ha concesso la deroga al can. 588 §2 CIC riguardante il conferimento a “sodali” non chierici dell’ufficio di Superiore in Istituti religiosi e in Società di vita apostolica clericali e di diritto pontificio della Chiesa latina.

La notizia non ha registrato la risonanza che ci si poteva attendere considerato lo spessore innovativo, ma non è sfuggita la soddisfazione da parte di alcuni “per un cammino di tanti anni per veder riconosciuta la reale uguaglianza di tutti i fratelli nella medesima Fraternità”. Una frase su cui merita riflettere.

La deroga al can. 588 §2 introdotta dal Rescriptum modifica la norma nel punto in cui è stabilito che l’Istituto clericale è diretto da chierici e comprende l’esercizio dell’ordine sacro, non per tutti gli Istituti clericali, ma solo per quelli di diritto pontificio. Non rientrano nell’estensione della norma derogata gli Istituti religiosi e le Società di vita apostolica clericali di diritto diocesano. A differenza dei sodali chierici, la nomina o l’elezione dei Superiori laici non divengono direttamente efficaci senza aver provveduto a determinate condizioni previste dalla deroga.

In forza di questa deroga può essere candidato all’ufficio di Superiore un “membro” di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica clericali e di diritto pontificio. Il termine “sodale” non chierico è usato senza alcuna accezione né sfumatura diminutiva rispetto al termine corrispettivo di “religioso” chierico, come qualcuno ha polemicamente osservato. In realtà, il sodale in questo documento non viene identificato con il termine “religioso” o “consacrato” in quanto la deroga al can. 588 §2 include sia i religiosi che i membri di Società di vita apostolica (cf. can. 732).

La novità introdotta dal Rescriptum riguarda il possibile conferimento dell’ufficio di Superiore a livello di Superiore locale, Superiore maggiore e Moderatore supremo in Istituti religiosi e Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio:

  1. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato superiore locale dal Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.

  2. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato Superiore maggiore, dopo aver ottenuto licenza scritta della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica su istanza del Moderatore supremo con il consenso del Consiglio.

  3. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è eletto Moderatore supremo o Superiore maggiore, secondo le modalità previste dal diritto proprio, necessita della conferma – mediante licenza scritta – della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica

La provvista dell’ufficio di Superiore Maggiore e di Moderatore supremo, per il sodale non chierico appartenente a Istituto religioso o a Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio, è subordinata alla concessione della licenza scritta della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica su istanza del Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio cui compete direttamente la nomina. La provvista dell’ufficio di Moderatore supremo richiede l’elezione del Capitolo generale che presenta l’istanza al medesimo Dicastero per la conferma dell’elezione. La nomina per l’ufficio di Superiore locale del sodale non chierico è di competenza del Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio.

Gli Istituti religiosi e le Società di vita apostolica che rientrano nell’oggetto della deroga sono solo quelli che includono la duplice connotazione che li contraddistingue per essere contemporaneamente sia “clericali” che di “diritto pontificio”. Per gli altri non c’è alcun spazio.

Questa identificazione comporta la differenza sostanziale rispetto agli Istituti religiosi e alle Società di vita apostolica semplicemente laicali o di diritto diocesano, sia per quanto riguarda la potestà ecclesiastica di governo tanto per il fòro esterno quanto per quello interno (cf. can. 596 §2), sia per il titolo di Ordinario che spetta solo ai Superiori maggiori e ai loro Vicari di Istituti religiosi e di Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio (cf. cann. 134 §1; 620).

Un Istituto “clericale” è insignito di questo titolo non come elemento che lo contraddistingue per una certa superiorità rispetto a un Istituto laicale, ma per il suo fine espresso dal progetto del Fondatore e riconosciuto dall’Autorità della Chiesa. L’esercizio dell’ordine sacro viene assunto dall’Istituto per il fine che deve raggiungere e per questo è governato da chierici (cf. can. 588 §2).

La natura clericale o laicale di un Istituto quindi non segue il criterio quantitativo dei membri chierici o laici presenti, come era previsto dal can. 488, 4° del Codice del 1917.

Il Codice del 1983 mette in rilievo come primo valore la finalità dell’Istituto che sarà clericale o laicale secondo le intenzioni del Fondatore o in virtù di una tradizione legittima. Il proposito di un Fondatore può volere come sacerdotale un’attività che per sua natura non esigerebbe l’ordine sacro, si pensi per esempio all’apostolato a beneficio della formazione culturale e dell’educazione della gioventù, come fu pensato da S. Giovanni Bosco o S. Filippo Neri. Anche la “tradizione” citata dal can. 588 §2 ha il suo peso da arrivare a chiedere l’esercizio dell’ordine sacro successivamente alla fondazione laicale dell’Istituto da caratterizzarlo come clericale.

Il criterio della finalità dell’Istituto comporta l’ordine sacro per essere attuato ed è definito dai mezzi che si richiedono per tale scopo. L’Istituto clericale è aperto anche ai membri laici che con compiti diversi da quelli dei membri chierici, vi appartengono a pieno diritto. D’altro canto gli Istituti laicali possono comprendere anche membri chierici, “pur restando intatta la loro indole laicale” (Perfectae caritatis, n. 10, 2).

A differenza di quanto si è detto per gli Istituti religiosi, la vita consacrata per sua natura non è né clericale né laicale (cf. can. 588 §1), ma dai laici e dai chierici provengono fedeli che si consacrano a Dio e cooperano alla missione salvifica della Chiesa in modo loro proprio (cf. can. 207 §2). I religiosi, quindi, non costituiscono uno stato intermedio tra quello dei chierici e dei laici (cf. Lumen gentium, n. 43, 2), ma con uno speciale titolo si dedicano alla glorificazione di Dio, alla edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo (cf. can. 573 §1). Nell’Istituto clericale si fondono entrambe le vocazioni laicale e clericale con parità di condizioni come consacrati, ma con funzioni diverse che non incidono sull’appartenenza all’Istituto. L’identità laicale non è definita dall’assenza dell’ordine sacro, ma dalla consacrazione battesimale e dalla cresima che si sviluppano secondo il carisma dell’Istituto.

Segno espressivo del carattere clericale è l’attribuzione del governo dell’Istituto ai chierici per le finalità proprie dell’Istituto. Non si può dire però che il ministero sacro sia il requisito proprio che rientra nelle finalità di un Istituto di vita consacrata. Spetta alla Santa Sede di riconoscere la qualità clericale di un Istituto o anche di ridurlo semplicemente a Istituto laicale nel caso in cui divenissero insufficienti i mezzi per raggiungere tale fine.

Non è secondario il dettaglio enunciato al n. 4 del Rescritto che limita la concessione della licenza da parte della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica subordinandola alla valutazione del singolo caso e delle motivazioni addotte dal Moderatore supremo o dal Capitolo generale. Il restringimento della fruibilità della norma derogata le conferisce il carattere di eccezionalità e denota che l’ordine sacro resta sempre il requisito per rispondere alle prerogative che deve avere il Superiore rispetto alle finalità da realizzare in un Istituto religioso o in una Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio.

Un’ultima osservazione riguarda la clausola restrittiva del Rescritto, “fermo restando il can. 134 §1”, che accompagna la deroga al can. 588 §2. La conseguenza è che il sodale non chierico divenuto Superiore maggiore non potrà essere insignito del titolo e delle prerogative proprie di Ordinario. Si tratta di una deminutio che, nel caso di un sodale non chierico, si riversa sulla vita e sulle stesse finalità per cui un Istituto religioso o una Società di vita apostolica clericali e di diritto pontificio sono stati eretti e riconosciuti nella loro identità carismatica per il fine ecclesiale da realizzare.

Il sodale non chierico di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica clericali e di diritto pontificio non è Ordinario sia per il fòro esterno che per quello interno (cf. can. 134) e non gode di potestà ecclesiastica di governo (can. 596 §2). Il limite più importante riguarda l’esercizio della funzione di santificare prevista, non potendo conferire a qualsiasi presbitero la facoltà di confessare i suoi sudditi e gli altri che dimorano giorno e notte nella casa (cf. can. 969 §2), come anche non potersi avvalere della facoltà di ricevere le confessioni dei propri sudditi e di quanti dimorano giorno e notte nella casa (cf. can. 968 §2); inoltre, il sodale non chierico non avrà il diritto e il dovere di amministrare l’unzione degli infermi ai religiosi sotto la propria cura pastorale personalmente o tramite altro sacerdote (cf. can. 1003 §§1-2); non potrà dispensare dai voti privati i membri, i novizi e coloro che vivono giorno e notte in una casa dell’Istituto o della Società (cf. can. 1196 n. 2). Il Superiore maggiore non chierico non potrà essere l’Ordinario di riferimento per i monasteri di monache consociati a un Istituto maschile (cf. can. 614); non potrà concedere le lettere dimissorie a favore dei propri sudditi per ricevere l’Ordine sacro; non avrà la competenza di consentire l’esercizio degli ordini sacri a chi è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n°1, dopo aver consultato un perito (cf. can. 1044 §2, 2°); non potrà dispensare dalle irregolarità e dagli impedimenti non riservati alla Santa Sede (cf. can. 1047 §4); non potrà concedere la riduzione degli oneri o legati di Messe che gravano sul suo Istituto (cf. can. 1308 §4); non potrà stabilire le finalità delle offerte delle Messe binate (cf. can. 951 §1); non potrà prendere visione ogni anno, personalmente o tramite altri, dei registri delle Messe (cf. can. 958 §2); non potrà stabilire il luogo e il modo dello svolgimento degli esercizi spirituali di coloro che sono promossi a qualche ordine (cf. can. 1039); non potrà annotare l’avvenuta ordinazione dei propri sudditi sul registro che si conserva nell’archivio (cf. can. 1053 §2); non potrà concedere la licenza scritta, previa consultazione dei periti, per il restauro di immagini preziose e insigni esposte alla venerazione dei fedeli nelle chiese e negli oratori (cf. can. 1189); non potrà visitare il luogo destinato alla costituzione di un oratorio personalmente o per mezzo di altri prima di concedere la licenza richiesta se sia trovato allestito in modo conveniente (cf. can. 1224 §1); non potrà essere giudice di prima istanza nelle controversie tra religiosi o case dello stesso Istituto religioso clericale di diritto pontificio (cf. can. 1427 §1); non potrà essere giudice di prima istanza in una questione contenziosa tra due province (cf. can. 1427 §2); non potrà rimettere una pena inflitta o dichiarata, stabilita per legge, purché non riservata alla Sede Apostolica (cf. can. 1355 §1); non potrà rimettere una pena ferendae sententiae o latae sententiae stabilita per precetto, purché non riservata alla Sede Apostolica (cf. can. 1356 §1); nell’ambito dei delicta graviora il Superiore non Ordinario non è competente a svolgere l’indagine previa e darne comunicazione alla Congregazione per la Dottrina della Fede, di imporre misure cautelari, di svolgere il processo penale extragiudiziale e di emanare il decreto penale decisorio. Questi sono soltanto alcuni esempi.

Il Rescritto non spiega a quale esigenza risponda la deroga apportata al can. 588 §2. Potremmo pensare a scarsità di sodali chierici in un Istituto religioso o Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio? L’ipotesi non sembra verosimile. Potremmo immaginare a un riconoscimento di “reale uguaglianza di tutti i fratelli nella medesima Fraternità” come qualcuno ha azzardato a dire? Pensiamo che non sia stato proprio questo lo scopo.

Dobbiamo però tenere conto che l’effetto di questa deroga dovrebbe essere estremamente contenuto fino ad assumerne il carattere di eccezionalità per permettere a un Istituto religioso o a una Società di vita apostolica clericali e di diritto pontificio di avere comunque un Superiore laico non essendo in grado di trovarne uno nell’intero Istituto che possa riunire le due prerogative di chierico e di Ordinario.

La procedura per la provvista dell’ufficio di Superiore a un membro laico si riduce essenzialmente a un atto amministrativo singolare di cui la giusta causa è un requisito importante per la sua concessione. In fondo è quanto afferma il Rescriptum al n. 4 che per la provvista degli uffici di Superiore maggiore e Moderatore supremo prevede che la “Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica si riserva di valutare il singolo caso e le motivazioni addotte dal Moderatore supremo o dal Capitolo generale”. Questo è lo stesso criterio che dovrà illuminare il Moderatore supremo con il suo Consiglio nella decisione di nominare come Superiore locale un membro laico non per dargli un riconoscimento e neppure per dare all’Istituto una immagine innovativa, ma avendo come unico scopo il bene della comunità dopo aver esperito la via ordinaria del can. 588 §2.

In definitiva la mens prevalente del Legislatore rimane quella di guardare all’esercizio dell’ordine sacro in ragione delle finalità che deve realizzare un Istituto religioso e una Società di vita apostolica clericali e di diritto pontificio. La deroga esprime una via eccezionale di provvista dell’ufficio di Superiore maggiore o di Moderatore supremo sottoposta alla licenza scritta della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica previa valutazione per ogni singolo caso delle motivazioni addotte dal Moderatore supremo o dal Capitolo generale. Anche la provvisione dell’ufficio di Superiore locale non può essere una decisione indiscriminata, ma dovrà lasciarsi ispirare dagli stessi criteri di vera necessità e utilità per il bene della comunità, presa dal Moderatore supremo, ma sottoposta al consenso del suo Consiglio.

image_pdfimage_print
Author

Francesco Romano

Tutte le storie di: Francesco Romano