Il concetto giuridico di «diritto proprio» esemplificato attraverso l’impianto giuridico della famiglia carmelitana teresiana
Analogia con il diritto canonico. Il Codice di Diritto Canonico (d’ora in poi CIC), che costituisce una parte del più ampio ordinamento giuridico vigente nella Chiesa universale, appartiene al «diritto comune» della Chiesa, quale principio informatore e ratio dei vari «diritti propri» che regolano le molteplici strutture, circoscrizioni e categorie di persone al suo interno. Il II Libro del CIC contiene norme «comuni» per le specifiche forme di vita consacrata che obbligano in tutta la Chiesa (cf cann. 573-730).
I Testi Costituzionali:
Pertanto, il DP teresiano individua e definisce gli elementi oggettivi del carisma ed è dato in particolare dalla Regola e dalle Costituzioni, quale «patrimonio» trasmesso in eredità da S. Teresa di Gesù, rinnovato secondo le norme della Chiesa. La normativa accessoria rende esplicita e attualizza la norma fondamentale. In molti passaggi delle Costituzioni possiamo leggere espressamente anche il rinvio ai canoni del CIC.