di Francesco Romano • Il 2 febbraio nella festa della Presentazione del Signore, conosciuta popolarmente con il nome di “candelora”, ricorre anche la giornata della vita consacrata dove la sequela di Cristo trova perlopiù forma in realtà aggregative originate da un carisma, ma non solo, manifestando la pluriforme ricchezza della comunione ecclesiale” (Iuvenescit Ecclesia, 2).
Il carisma per sua natura deve essere regolato, “normato”, cioè regolato da norme, per rendere abili i fedeli all’esercizio di un ministero che serva all’edificazione della comunità e per questo ci ricorda S. Paolo che i carismi devono sottostare a una regola affinché vi regni la pace e non la confusione (cf. 1 Cor 14, 19. 28). Prima di tutto, però, i doni carismatici permettono ai fedeli di vivere nell’esistenza quotidiana il sacerdozio comune del Popolo di Dio. L’esercizio di alcuni carismi nel tempo ha ricevuto una specifica legislazione – come per esempio il carisma della vita consacrata nella pratica dei consigli evangelici – perché tale esercizio è estremamente rilevante per la vita della comunità ecclesiale da non essere lasciato alla totale discrezione dei singoli.
Nell’identità del cristiano è immanente tutta la comunità dei cristiani. L’identità metafisica e giuridica del fedele cristiano gli deriva dal battesimo. Così a tal riguardo si esprime Eugenio Corecco: “In forza del Battesimo l’uomo è stato radicato strutturalmente, e non solo dal profilo etico, nel Cristo. Il cristiano rappresenta il Cristo poiché in lui è presente tutto il Cristo con il suo Corpo mistico. Il cristiano non può essere concepito come entità individuale contrapposta a quella collettiva, ma come soggetto al quale tutta la comunità dei cristiani è misteriosamente, ma realmente immanente”.
L’essere “nuova creatura” (ktisis kainé, 2 Cor. 5, 17), prende forme rinnovate di esistenza che si esprimono in relazioni interpersonali che hanno il loro modello nella comunione trinitaria e nell’autentico interagire da cristiani, animato dalla carità, ma espresso in forme giuridiche.
La natura comunionale del battezzato nella Chiesa cattolica lo coinvolge a pieno titolo nelle relazioni che interagiscono all’interno del Corpo di Cristo. Non deve sfuggire la grande novità introdotta nel Codex 1983 che estende a tutti i fedeli laici la possibilità di cooperare con i pastori e secondo i propri carismi alla potestas regiminis nell’edificazione del Corpo di Cristo (cf. can. 129 §2).
La legge è la funzione regolatrice con forza obbligante delle reciproche relazioni definendo diritti e doveri all’interno della Chiesa. Il Concilio Vaticano II esprime la necessità di una legge per la Chiesa in vista della redazione del nuovo Codice di Diritto Canonico (cf. CD 44; AA 1; AG 14).
Dimensione strutturale della comunione ecclesiale è il Diritto della Chiesa. Comunione ecclesiale è il principio formale del Diritto canonico. Quindi, si capisce perché Communio non vago affetto, ma realtà organica che richiede forma giuridica, animata dalla carità. La forma giuridica è segno esteriore della vita interna della Chiesa. Papa Paolo VI nel 1973 rivolgendosi ai partecipanti al II Congresso internazionale di Diritto Canonico, tra l’altro affermava: “Lo Spirito e il Diritto nella loro stessa fonte formano un’unione in cui l’elemento spirituale è determinante; la Chiesa del Diritto e la Chiesa della carità sono una sola realtà, della cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica”.
L’azione dello Spirito Santo presente nelle strutture ecclesiali, che esistono in quanto luogo di comunione, con i suoi doni crea relazioni giuridiche salvifiche. Struttura, infatti, significa ordine, armonia, mentre carisma significa rinnovamento, “Iuvenescit Ecclesia”, appunto. Le strutture senza i carismi tendono a mondanizzarsi, mentre i carismi senza le strutture conducono alla confusione e alla dispersione. L’opposizione tra l’aspetto carismatico e l’aspetto gerarchico della Chiesa è un presupposto teologico ignoto al Nuovo Testamento.
I doni che lo Spirito elargisce non sono da accogliere in modo facoltativo. I rapporti intraecclesiali che da essi sorgono, instaurano relazioni giuridiche tra fedeli, tra fedeli e istituzioni, tra fedeli e Dio. La comunione ecclesiale è luogo proprio dei doni dello Spirito dati per l’esercizio dei diritti e dei doveri dei fedeli nella edificazione del Corpo di Cristo, muovendo i fedeli a rispondere al dono della salvezza (cf. IE, 15).
Sotto il profilo giuridico il particolare ruolo ecclesiologico del Carisma insieme alla Parola e al Sacramento è fonte di rapporti giuridicamente vincolanti. I doni carismatici entrano in relazione con i Sacramenti e la Parola di Dio facendo fruttificare lo svolgimento dei compiti che scaturiscono dal Battesimo, dalla Cresima, dal Matrimonio e dall’Ordine sacro, rendendo maggiormente comprensibile il senso spirituale della Tradizione e accrescendo l’intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose spirituali (cf. DV 8).
Le aggregazioni ecclesiali, frutto di doni carismatici entrano in relazione anche con i diversi stati di vita, in particolare, con il matrimonio, con il sacerdozio gerarchico e la vita consacrata. Nel matrimonio, “nel sostenere con la dottrina e con l’azione i giovani e gli stessi sposi, particolarmente le nuove famiglie, e nel formarle alla vita familiare e sociale” (GS 52). Nel sacerdozio ordinato la partecipazione a una realtà carismatica potrà aiutare a richiamare al senso del proprio battesimo e alla vocazione specifica. Nella vita consacrata il carisma realizza la speciale conformazione a Cristo casto, povero e obbediente dato per raccogliere più copiosi frutti dalla grazia battesimale.
La relazione tra doni gerarchici e doni carismatici offre il criterio, attraverso l’individuazione di specifiche forme giuridiche, per il riconoscimento delle nuove realtà ecclesiali di natura carismatica.
I molteplici carismi danno origine anche alle diverse aggregazioni ecclesiali tra fedeli ai quali permettono di vivere nel quotidiano la propria vocazione cristiana e il sacerdozio comune sotto la guida dei Pastori come offerta personale della propria vita e testimonianza di Cristo.
Nel Codice di Diritto Canonico le forme giuridiche per il riconoscimento delle realtà ecclesiali di natura carismatica sono le associazioni pubbliche di fedeli (cf. cann. 312-321) e le associazioni private di fedeli (cf. cann. 321-326), gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (cf. cann. 731-746), le prelature personali (cf. cann. 294-297). Il carisma originario o fondazionale ha bisogno del riconoscimento e della garanzia dell’autenticità da parte dell’autorità investita di un dono gerarchico perché la sua ricchezza venga integrata nella comunione ecclesiale.
Quindi, le realtà ecclesiali di natura carismatica si riconoscono in una particolare forma giuridica che da identità a quella realtà aggregativa che discende dal carisma. La realtà carismatica non è un fenomeno parallelo alla vita della Chiesa, ma va favorito il suo inserimento sia nella Chiesa universale che particolare per essere messa a frutto a vantaggio della sua missione. Le forzature giuridiche finirebbero per snaturare la novità del dono. Iuvenescit Ecclesia sottolinea che i doni carismatici nella loro pratica possono generare affinità, prossimità e parentele spirituali attraverso le quali il patrimonio carismatico, a partire dalla persona del fondatore, viene partecipato e approfondito, dando vita a vere e proprie famiglie spirituali, “le aggregazioni ecclesiali, nelle loro diverse forme, si presentano come doni carismatici condivisi” (IE 16).
La communio ecclesiale è il principio formale canonico della nuova codificazione del Diritto Canonico che “in omnibus institutionibus canonicis applicetur et hoc modo totum ordinem canonicum informet”. Tutto il sistema giuridico della Chiesa è informato dalla comunione, quale suo principio. Communio Ecclesiae et Ecclesiarum è il principio strutturale in cui si invera la grazia gratum faciens che deriva dalla Parola, dai sacramenti e dal carisma e che da vita alla socialità ecclesiale in cui diventano giuridicamente vincolanti le relazioni strutturali e quelle personali che presiedono all’esercizio del governo.