L’intero popolo di Dio è responsabile della genuina conservazione del deposito della fede

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422di Francesco Romano • Il depositum fidei, affidato dal Signore alla Chiesa è la parola rivelata da Dio contenuta nelle fonti della Rivelazione. Esso deve essere custodito nella sua integrità e autenticità e interpretato autenticamente dal solo Magistero della Chiesa (DV n. 10). Al divino deposito appartengono anche tutti i mezzi di salvezza, soprattutto i sacramenti (can. 841).

Il diritto di ogni fedele di ricevere la parola di Dio, integralmente e autenticamente, è un obbligo di giustizia intraecclesiale: «Nel ministero della parola, che deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la Liturgia, il Magistero e la vita della Chiesa, sia integralmente e fedelmente proposto il mistero di Cristo». (can. 760).

Si tratta di un diritto che, ovviamente, non trova in Dio il corrispettivo obbligo giuridico di adempimento. Il diritto deriva dalla libera iniziativa di Dio di donare all’umanità, e in particolare al battezzato, la parola rivelata.

Il dono della parola data diventa diritto primordiale per il battezzato di riceverla e a sua volta di donarla. Tale diritto si fonda, appunto, su questa iniziativa divina di destinarla in possesso dell’intero suo Popolo.

Il rapporto tra Gerarchia e fedeli non si identifica propriamente come il corrispettivo dovere di “somministrazione”, ma come servizio che regola tale diritto di possesso sia nelle sue funzioni specifiche, come Magistero autentico, che nei rapporti giuridici intraecclesiali, rendendo concretamente attuale il principio di comunione.

Il diritto di ricevere la parola di Dio si traduce in molteplici doveri di adempimento della sua esigibilità. Senza la conoscenza della parola di Dio, anche solo a livello molto elementare, non è possibile adempiere alcun obbligo nella Chiesa. Pertanto, al diritto di conoscere la parola di Dio corrisponde per il fedele il dovere di impegnarsi ad apprenderla e di preoccuparsi della propria formazione cristiana. Condizione fondamentale, questa, per accedere ai sacramenti, per assumere svariati compiti e ministeri nella Chiesa, ecc. ecc.

La negazione di questo diritto può scaturire dall’insegnamento di dottrine attribuite erroneamente a Cristo, o dall’ostinata negazione o dubbio di verità che si devono credere per fede divina o cattolica, o dalla propalazione di pareri personali presentati come verità, soprattutto da parte di chi ha una specifica responsabilità e gode di una credibilità che gli deriva dal contesto ecclesiale in cui opera o è accreditato.

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Unitatis redintegratio: «Insieme, la fede cattolica deve essere spiegata con più profondità ed esattezza, con quel modo di esposizione e di espressioni che possa essere compreso bene anche dai fratelli separati» (cf. UR, in EV, vol. 1, n. 11, p. 307). Va comunque preservata la totalità dell’insegnamento delle verità della dottrina cattolica che ogni fedele ha diritto di ricevere integralmente (can. 760).

Il diritto dei fedeli di ricevere dai sacri Pastori la parola di Dio è congiunto al diritto di ricevere i sacramenti (can. 213).

La piena comunione si realizza nella compagine visibile dell’unione a Cristo mediante il ministero dei tria munera a favore dei fedeli che sono a Lui congiunti con i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico (can. 205).

Il munus docendi e il munus sanctificandi partecipano inscindibilmente all’opera della salvezza, soprattutto in relazione ai sacramenti. È la parola che costituisce la forma sacramentale, ed è attraverso la parola che avviene l’evangelizzazione e la preparazione a riceverli (can. 843 §2).

Parola e sacramenti appartengono al divino deposito che la Chiesa tutela, anche con sanzioni penali, attraverso l’esercizio del munus regendi dei sacri Pastori per la salvaguardia dell’autenticità della parola, della sua trasmissione, per la valida e lecita celebrazione dei sacramenti.

Parola e mezzi di salvezza, oggetto degli atti magisteriali, sono un dono di Dio che la Chiesa riceve non solo come deposito della fede da trasmettere con l’annuncio, ma anche come compito per la custodia di quanto le viene consegnato in deposito.

Ogni fedele potrebbe rappresentare un rischio per la fede altrui nel mantenere comportamenti fuorvianti da contraddire la sua identità cristiana e nel dare una testimonianza non veritiera circa la fede e i costumi di cui lui stesso dovrebbe farsi annunciatore e strumento di conoscenza per «tutti gli uomini che sono tenuti a ricercare la verità nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa e, conosciutala, ne sono vincolati in forza della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla» (can. 748 §1).