Il cardinale Florit e il senso teologico della libertà religiosa

345 500 Andrea Drigani
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pietro-grasso-elezioni-regionali-siciliadi Andrea Drigani • Il Comune di Firenze ha deliberato di intitolare una strada al cardinale Ermenegildo Florit (1901-1985), che fu arcivescovo di Firenze dal 1962 al 1977. Il 15 giugno scorso vi è stata la solenne inaugurazione di questa via alla presenza del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e delle autorità civili. Tra i messaggi inviati per la circostanza, oltre a quello del cardinale Pietro Parolin a nome di Papa Francesco, vi è stato quello del Presidente del Senato Pietro Grasso che ha voluto ricordare la partecipazione di Florit, con mirabile competenza e dedizione, alle attività del Concilio Vaticano II offrendo alla Chiesa universale un prezioso contributo teologico per la stesura della Costituzione «Dei Verbum» come pure alla elaborazione di un modello di dialogo interreligioso e interculturale. Proprio in riferimento a quest’ultima nota del Presidente Grasso, è quanto mai opportuno rammentare gli interventi del cardinale Florit riguardo alla redazione della Dichiarazione «Dignitatis humanae» concernente il diritto della persona umana e delle comunità alla libertà sociale e civile in materia di religione. Questo Documento del Vaticano II richiese, come è noto, una serie di lunghe e approfondite discussioni, e fu approvato dai Padri conciliari, nella sessione del 7 dicembre 1965, con 2308 voti favorevoli e 70 contrari. Due in particolare sono le osservazioni di Florit che meritano di essere richiamate. La prima era quella di non identificare la libertà di coscienza con la libertà di religione. In effetti, secondo una certa concezione giuridica, la libertà di coscienza è da intendersi come la tutela della libera determinazione di ogni individuo di aderire o non aderire ad una religione. Ma tale concetto, pur non essendo errato, è tuttavia insufficiente per la piena comprensione del fenomeno religioso, che, oltre alla credenza nella divinità, richiede necessariamente la presenza di una comunità organizzata. Una siffatta idea di libertà di coscienza, che pone l’individuo come unico centro di imputazione di diritti, non può trasformarsi nella libertà religiosa, perchè esclude la dimensione corporativa delle confessioni religiose, che non possono essere confuse con un sistema filosofico o ideologico. La libertà religiosa ha un aspetto personale, ma inseparabilmente unito a quello comunitario. Riguardo ancora alla coscienza («conscientia»), sarebbe poi assai utile rapportarla con la conoscenza («cognoscentia»), anche in ordine al formarsi di ciò che la tradizione cristiana indica come «recta» coscienza. San Giovanni XXIII nell’Enciclica «Pacem in terris», pubblicata l’11 aprile 1963, affermava che il diritto alla ricerca del vero è congiunto con il dovere di cercare la verità, in vista di una conoscenza della medesima sempre più vasta e profonda. La seconda osservazione del cardinale Florit si reperisce nell’intervento da lui svolto nell’Aula conciliare il 17 settembre 1965 nel quale sosteneva che la proclamazione del diritto universale alla libertà religiosa è fondata direttamente sulla dignità della persona umana, invece che sulla verità religiosa che pur ha ricevuto assoluta oggettività dalla Rivelazione divina. Per questo la Dichiarazione può essere capita non dai cristiani soltanto, ma da tutti gli altri uomini. Florit, tuttavia auspicava (come poi avvenne) che venisse messo anche in giusto rilievo il diritto che spetta alla Chiesa di professare la religione divinamente ispirata. Pertanto si poteva di parlare di due distinti diritti in materia religiosa: uno naturale che compete a tutti gli uomini senza eccezione; e un diritto naturale e soprannaturale proprio dei credenti in Cristo. Florit precisava che l’affermazione della libertà religiosa cristiana non intendeva affatto rivendicare alla Chiesa situazioni di comodo; al contrario, metteva in risalto l’ufficio, umanamente scomodo, a cui la Chiesa è tenuta, per comando di Cristo, di predicare a tutti gli uomini. Il Concilio – diceva ancora Florit – è una realtà sacra; e quindi deve, prima di tutto, occuparsi di cose sacre, pertanto nel dichiarare il diritto naturale alla libertà religiosa, non può astenersi dal proclamare il diritto sacro alla libertà cristiana.

A tali condizioni – concludeva – la Dichiarazione, peraltro degna di lode, acquisterà la giusta dimensione teologica, risponderà meglio alle aspettative di tutti e, in primo luogo dei nostri fratelli di fede.

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