L’obiezione di coscienza e le libertà fondamentali dell’uomo

350 350 Leonardo Salutati
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cedudi Leonardo Salutati La multiculturalità e il pluralismo ideologico che caratterizza la società contemporanea hanno contribuito a incrementare i casi di rottura tra l’interesse tutelato dalla norma giuridica e il background culturale e religioso radicato all’interno del tessuto sociale, favorendo così il manifestarsi di quel fenomeno che è l’obiezione di coscienza. A questo proposito, la recente approvazione del Parlamento italiano della legge che istituisce le unioni civili anche tra le coppie dello stesso sesso, ha già aperto un dibattito sulla possibilità o meno di tale esercizio del Pubblico Ufficiale chiamato a registrarle.

È importante ricordare che il diritto all’obiezione di coscienza si inserisce nell’ambito più vasto del diritto di libertà religiosa, che è uno dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 purtroppo, oggi, non adeguatamente tutelato.

Al riguardo, per il fatto che sui diritti della dichiarazione del 1948 incombeva, fin dall’inizio, il sospetto di occidentalismo, il testo originario fu ampiamente rivisto col fine di universalizzare i suoi fondamenti, andando di fatto ad indebolire la tutela di alcuni diritti. Per esempio, per il diritto di libertà religiosa, l’articolo 18 del 1948 prevedeva: «Ogni individuo ha diritto alla piena libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, in pubblico o in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti»; 18 anni dopo il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici entrato in vigore nel 1976 asserirà che ogni individuo deve essere libero «di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta» (art. 18). Sparisce il «cambiare religione». In seguito, nella dichiarazione del 1981, si ribadirà soltanto il diritto di «professare… nonché… di manifestare la propria religione» (art 1). È evidente l’indebolimento della tutela del diritto rispetto alla formulazione originaria.

In questa luce non è esagerato affermare che la questione dell’obiezione di coscienza riguarda una frontiera cruciale della libertà, minacciata dalla dittatura del relativismo.

Nell’aprile 2012, nella lettera pastorale sulla libertà religiosa, i vescovi del Canada ricordavano la norma contenuta nel n. 2242 del CCC: «Il cittadino è obbligato in coscienza a non seguire le prescrizioni delle autorità civili quando tali precetti sono contrari alle esigenze dell’ordine morale, ai diritti fondamentali delle persone o agli insegnamenti del Vangelo. Il rifiuto d’obbedienza alle autorità civili, quando le loro richieste contrastano con quelle della retta coscienza, trova la sua giustificazione nella distinzione tra il servizio di Dio e il servizio della comunità politica. “Rendete […] a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22,21). “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (At 5,29)».

La lettera offriva una riflessione su un problema analogo a quello presentatosi in Francia, con la differenza che se in Canada gli ufficiali di stato civile che non volevano celebrare i matrimoni di persone dello stesso sesso dovevano dimettersi dalle loro cariche pubbliche, in Francia era prevista la prigione. I sindaci francesi prospettarono di fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, però, il 15 gennaio 2013 aveva già dato torto alla signora Lilian Ladele in un caso analogo (2007) che la opponeva alla Gran Bretagna, sentenziando che spettava ai tribunali nazionali decidere la prevalenza tra due diversi diritti, entrambi protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il diritto degli omosessuali a non essere discriminati e il diritto alla libertà religiosa. Pertanto i tribunali inglesi avevano la legittima possibilità di far prevalere i diritti degli omosessuali e il licenziamento della Ladele fu confermato.

Nel caso Ladele anche la Corte Europea ha rivelato che la libertà religiosa non è meritevole di adeguata tutela, negando il diritto all’obiezione di coscienza a pubblici funzionari ed è paradossale che tutto ciò accada in Europa come negli Stati Uniti d’America (vedi il caso analogo di Kim Davis del 2015) che, tra l’altro, si staccarono dal Regno Unito proprio per difendere e promuovere la libertà di coscienza e di religione.

In conclusione un parlamento può varare decine e decine di leggi sulla libertà di pensiero e di religione, ma affinché queste non siano solo teoria, dovrà prevedere in concreto delle fattispecie in cui è riconosciuta l’obiezione di coscienza ed è urgente, oggi, chiedersi se può uno stato definirsi effettivamente democratico, quando le proprie leggi non sono capaci di accompagnare i continui mutamenti culturali e ideologici di tutti i propri cittadini, tutelando allo stesso tempo e prima di tutto il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

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Leonardo Salutati

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