Una buona notizia per i confessori?

640 409 Basilio Petrà
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confessionale del beato Luigi Monza 220di Basilio Petrà • La tradizione morale cattolica è segnata dal ‘500 in poi dalla presenza di un sistema morale che prende il nome di probabilismo. Pur essendo stato fortemente criticato e sottoposto alle ironie geniali di B.Pascal, esso non ha mai perso vitalità dato che la sua utilizzazione pastorale -in particolare nel foro interno sacramentale- si è sempre mostrata molto preziosa.

Il probabilismo si basa sul principio che la coscienza che dubita fondatamente dell’obbligazione di una legge morale non ha il dovere certo di seguirla e può seguire le opinioni che possono essere considerate dotate di probabilità o perché appaiono fondate al soggetto (se è in grado di valutare in modo competente) o perché appaiono fondate a persone riconosciute come competenti.  Da un oggetto dubbio non può derivare un obbligo certo; ciò significa che la libertà riacquista il suo ruolo prioritario e può aderire a quel che le appare dotato di fondata probabilità. Sempre secondo la tradizione cattolica, si ritiene che il probabilismo non sia applicabile nel caso in cui il Magistero si sia espresso in modo tale che per il fedele non possa darsi dubbio sull’obbligazione di una legge.

La formulazione astratta del principio che fino ad ora ho utilizzato rischia di nascondere il suo importante risvolto pratico. Tuttavia, l’esempio che mi appresto a darne può forse aiutare a capirlo. E l’esempio che faccio è quello dei divorziati risposati.

Nella seconda metà del secolo scorso, dinanzi alla diffusione del divorzio e al crescere di casi di cattolici divorziati risposati desiderosi di essere ammessi ai sacramenti rimanendo nella nuova unione, il Magistero ha preso chiaramente posizione escludendo in generale tale possibilità, permettendola variamente solo in alcuni casi.

Il primo caso si dà quando la nuova unione è interiormente trasformata e in qualche modo deconiugalizzata. Ci si riferisce spesso ad esso indicandolo come la soluzione ‘fratello-sorella’.

Un secondo caso, discusso ma ancora praticabile, è questo: il confessore raggiunge la certezza morale che la prima unione è invalida ma che la sua dimostrazione in foro esterno non è possibile o è estremamente onerosa. In tal caso infatti si suppone la validità del consenso dei due coniugi battezzati, data l’impossibilità di adire in foro esterno la forma ordinaria di celebrazione matrimoniale. Questo caso è spesso indicato come la soluzione della ‘buona coscienza’.

In ambedue i casi si deve tener conto della precauzione generale che si deve evitare lo scandalo dei fedeli. Si intende indicare questo quando si aggiunge la clausola latina remoto scandalo.

Esclusi tali casi, il Magistero, fondandosi sulla verità dottrinale/giuridica del matrimonio cristiano, ha sempre formalmente escluso la possibilità di ammettere all’assoluzione e alla comunione i divorziati risposati. In particolare non l’ha accettata nel caso di semplice nuova unione, per quanto riconciliata con le prime situazioni e seriamente impegnata sul piano coniugale e genitoriale nella nuova condizione; né l’ha recepita nel caso di partecipazione a percorsi di accompagnamento pastorale comparabili in parte con gli antichi itinerari penitenziali.

Ebbene, dal febbraio 2014 ovvero dalla relazione del card.Kasper al concistoro, le cose sono cambiate. Il Magistero ha di fatto collocato nell’area del dubbio tale legge dell’esclusione dall’assoluzione e dalla comunione in tutti i casi di divorziati risposati con prima unione valida e privi dell’intenzione di vivere come fratello-sorella.

Non si può più considerare certa una legge esclusiva, sulla quale le stesse autorità della Chiesa gettano il dubbio o ne consentano formalmente la messa in dubbio. Tutti ricordiamo che l’ipotesi di una procedura di tipo pastorale (affidata primariamente al vescovo) che consenta ai divorziati risposati l’accesso ai sacramenti in particolari circostanze (stabilità, serietà coniugale e genitoriale, vita di fede…) è stata prospettata dal card. Kasper dinanzi a papa Francesco ed è stata ripresa nel Sinodo straordinario. Non solo, l’ipotesi è stata votata all’interno di un numero (52) della Relatio finalis (poi Lineamenta) ottenendo una maggioranza semplice.

Ciò significa che già fin da ora, nel caso di penitenti riconducibili alle condizioni indicate da Kasper o dalla Relatio, un confessore potrebbe serenamente ritenere dubbia la norma esclusiva e, dandosi le circostanze opportune potrebbe assolvere e ammettere alla comunione alle ordinarie condizioni. Certo, in una logica ecclesiale sarebbe preferibile se nel fare questo potesse avere il consenso del suo vescovo; tuttavia non è necessario, giacché la Chiesa nel suo insieme e nelle sue massime autorità magisteriali discutendo il cambiamento di disciplina rende ormai dubbia la norma precedente, almeno nel caso di molti divorziati risposati, ma anche (forse) nel caso di situazioni riconducibili a configurazioni analoghe.

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