Lo stato giuridico del catecumeno nella sua vita già ispirata alla fede, speranza e carità
Il catecumeno, pur non essendo ancora persona nella Chiesa, gode della soggettività giuridica che gli deriva dalla condizione umana secondo la legge divina e naturale come per esempio la capacità processuale di agire in giudizio in un tribunale ecclesiastico (can. 1476). Inoltre, anche il catecumeno, se sposato con una persona battezzata, può chiedere al Papa la dispensa super rato (can.1142). Anche chi non è battezzato, non essendo presente nel Codex un espresso divieto, ha la capacità di impetrare un rescritto (can. 60), di amministrare il battesimo in caso di necessità (can. 861 §2) e la capacità di testimoniare nel processo (can. 1549).