Il governo delle Associazioni internazionali di fedeli nel Decreto Generale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
di Francesco Romano • Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha emanato l’11 giugno 2021 il Decreto generale con forza di legge, approvato in forma specifica da Papa Francesco, allo scopo di regolare la durata e il numero dei mandati nelle associazioni internazionali di fedeli, sia pubbliche che private. Le disposizioni saranno vincolanti anche per gli altri enti riconosciuti o eretti da questo Dicastero. Pertanto, restano fuori da queste disposizioni tutte le altre associazioni di fedeli diocesane e nazionali, sia pubbliche che private, come anche quelle internazionali che dipendono da altri Dicasteri pontifici.
La Nota esplicativa che il Dicastero ha pubblicato insieme al Decreto generale sottolinea che esso nasce dal desiderio di promuovere la crescita delle realtà ecclesiali ad esso affidate, nonché di aiutare i Pastori a svolgere adeguatamente il loro ruolo di guida e di accompagnamento nei confronti delle medesime.
Il Decreto generale si applica anche agli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è stata concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
La Nota esplicativa evidenzia che “non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi, accentramento delle funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità, che facilmente cagionano gravi violazioni della dignità e della libertà personali e, finanche, veri e propri abusi”.
La vita all’interno di un’associazione di fedeli è regolata dalla libera volontà degli associati a norma degli statuti di cui la competente autorità ecclesiastica conferisce la “recognitio” (can. 299 §3) o la “approbatio”. (can. 314) Per la sua natura ecclesiale si rende necessario preservare l’associazione di fedeli dalla tentazione di cadere in una mentalità privatistica. La Chiesa, e non l’ambito ristretto delle associazioni, è il luogo proprio della vita delle realtà aggregative. Di conseguenza, “anche il governo nelle associazioni di fedeli è da intendersi in una prospettiva di comunione ecclesiale e si esercita a norma del diritto universale e di quello proprio, sotto la vigilanza dell’autorità ecclesiastica” (cf. cann. 305, 315, 323; lumen gentium 12b; Iuvenescit Ecclesia, 8).
La Nota esplicativa del Dicastero osserva che Papa Francesco, in linea con i predecessori, suggerisce di comprendere le esigenze richieste dal cammino di maturità ecclesiale delle aggregazioni di fedeli nell’ottica della conversione missionaria (cf. Evangelii gaudium, 29-30), indicando come prioritari “il rispetto della libertà personale; il superamento dell’autoreferenzialità, degli unilateralismi e delle assolutizzazioni; la promozione di una più ampia sinodalità, come anche il bene prezioso della comunione”.
Il Decreto generale del Dicastero per Laici, la Famiglia e la Vita ha per scopo di “promuovere un sano ricambio e di prevenire appropriazioni che non hanno mancato di procurare violazioni e abusi” attraverso la regolamentazione dei mandati delle cariche di governo, la loro durata, il numero. L’avvicendamento negli incarichi di governo vuole significare che l’autorità sia esercitata come autentico servizio, coerentemente con la missione ecclesiale delle associazioni.
“Nello stesso tempo, il Dicastero, “consapevole del ruolo chiave svolto dai fondatori”, si riserva di dispensarli dai limiti stabiliti ai mandati (cf. Decreto, art. 5), tuttavia solo “se lo riterrà opportuno per lo sviluppo e la stabilità dell’associazione o dell’ente, e se tale dispensa corrispondesse alla chiara volontà dell’organo centrale di governo”.
Il Decreto generale si compone di nove paragrafi e una Nota esplicativa. Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita rinnova le forme di governo dei movimenti ecclesiali. I mandati nell’organo centrale di governo possono durare al massimo cinque anni senza possibilità di rimanere nell’organo di governo per più di dieci anni consecutivi. In tal caso è possibile essere rieletti solo dopo una vacanza di mandato.
I moderatori possono esercitare la funzione indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico nell’organo centrale di governo a livello internazionale e possono ricoprire un altro incarico nell’organo centrale dopo aver svolto i dieci anni da moderatore.
L’eccezione per i fondatori viene dalla consapevolezza, invece, “del ruolo chiave svolto dai fondatori in diverse associazioni o enti internazionali. Il Dicastero, al momento di approvarne gli statuti, ha spesso concesso stabilità agli incarichi di governo attribuiti ai fondatori stessi”.
Il Decreto generale ha valore retroattivo, infatti le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale a membri che hanno superato i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data in cui entra in vigore il presente Decreto.
, come anche il bene prezioso della comunione”.
Scopo del Decreto, come spiega la Nota esplicativa, è di far superare tentazioni e insufficienze riscontrate nel modo di esercitare il governo all’interno delle associazioni di fedeli. Se sono gli stessi membri delle associazioni a decidere del loro governo, “anche il governo nelle associazioni di fedeli è da intendersi in una prospettiva di comunione ecclesiale, e si esercita a norma del diritto universale e di quello proprio, sotto la vigilanza dell’autorità ecclesiastica”.