di Francesco Romano • Non ha destato meraviglia, se non un certo tipo di risonanza avuta sui media, il motu proprio “Spiritus Domini” di Papa Francesco con cui il 10 gennaio 2021 ha pubblicato la decisione di derogare al can. 230 §1 del Codice di Diritto Canonico per estendere a tutti i laici, quindi senza distinzione di sesso, la possibilità di essere assunti mediante rito liturgico ai ministeri di accolito e lettore a determinate condizioni stabilite per decreto dalla Conferenza Episcopale. Questo significa che i laici come tali hanno la capacità di esercitare questi ministeri, ma non il diritto di rivendicarli.
S. Paolo VI con il motu proprio “Ministeria quaedam” il 15 agosto 1972 soppresse gli ordini minori, mentre le funzioni del lettorato e accolitato furono chiamate “ministero” e destinate ai laici “viri”, il loro conferimento veniva detto “istituzione” e non “ordinazione”. Il sacerdozio ministeriale rimaneva il modello di tutti i ministeri che inevitabilmente portava all’esclusione delle donne. La motivazione viene data da “Ministeria quaedam” n. 7 richiamandosi alla veneranda tradizione e allo stretto rapporto dei ministeri del lettorato e accolitato con il ministero ordinato.
Il Codice del 1983 introduce le funzioni di lettorato e accolitato conferite stabilmente mediante rito liturgico solo agli uomini (can. 230 §1) aprendo come incarico temporaneo e senza rito liturgico agli uomini e alle donne solo per quanto riguarda la funzione di lettore (can. 230 §2).
La permanenza di questa norma del Codice a trentasette anni dalla sua pubblicazione potrebbe essere letta come la sopravvivenza di una mentalità giuridica progressivamente superata dalla realtà. Di fatto il can. 230 §2 già prevede che i laici, uomini e donne, possano assolvere per incarico solo temporaneo il servizio di lettore nelle funzioni liturgiche senza così correre il rischio di menomare la riserva per i soli uomini dei ministeri istituiti del lettorato e dell’accolitato.
Rispetto al Codex del 1917 numerose correzioni sono state introdotte nel vigente Codice di Diritto Canonico per superare le antiche disparità verso la donna, avvertite come discriminazioni. Per esempio riguardo al battesimo in caso di necessità l’uomo era da preferire alla donna per l’amministrazione (can. 742 §2), oggi può provvedervi “qualsiasi altra persona” (can. 861 §2); per la confessione sacramentale solo la donna era obbligata a fare uso del confessionale stando davanti alla grata fixa et perforata (can. 909 §§1 e 2); oggi è richiesta la presenza di almeno una persona alla celebrazione della Messa, senza distinzione di sesso (can. 906). Nel Codex del 1917 solo per una giusta causa e in assenza di uomini era consentito a una donna di rispondere a distanza, ma senza avvicinarsi all’altare (can. 813). Riguardo all’amministrazione dei beni ecclesiastici le donne non erano considerate idonee (cann. 1520; 1521); nelle cause dei santi le donne dovevano essere rappresentate da procuratore (can. 2004 §1); la loro iscrizione alle confraternite erano limitate al conseguimento di indulgenze e grazie spirituali (can. 709 §2). Nelle cause per la rimozione dei parroci, la perdita della buona fama poteva avvenire solo davanti a uomini (viri) seri e veri (can. 2147 §2, n.3). Nel vigente Codice, senza distinzione di sesso, la perdita della buona fama può avvenire indistintamente davanti a “onesti e seri parrocchiani” (can. 1741 n. 3); in caso di ispezione medica di una donna era previsto l’intervento di due ostetriche (can. 1979 §2) e non semplicemente l’intervento di periti medici come quando si trattava di visitare gli uomini (can. 1979 §1), a meno che non fosse la donna a chiedere due periti medici con la presenza di una dama onesta nominata d’ufficio (can. 1979 §3); la moglie doveva seguire il marito dal domicilio (can. 93 §1) al sepolcro (can. 1229 §2); le monache erano sottoposte alla giurisdizione dei superiori regolari (can. 500 §2); la candidata alla vita religiosa era sottoposta alla verifica del Vescovo sull’idoneità e la libertà (can. 552); oggi, quanto viene stabilito per i membri degli istituti di vita consacrata vale per entrambi i sessi, a meno che non risulti diversamente dalla natura delle cose (can. 606).
Il vigente Codice quando stabilisce le differenze rispetto al genere lo fa per tutelare la diversa natura dei sessi, per esempio la diversa età minima per l’uomo e per la donna richiesta per la celebrazione del matrimonio (can. 1083 §1); l’impedimento di raptus a scopo di matrimonio solo per la donna (can. 1089); la clausura papale per le sole monache (can. 667 §3), come pure la peculiare vigilanza del Vescovo diocesano solo per i monasteri femminili (cann. 615; 625; 637; 638).
Certamente nel Codex del 1917 la discriminazione della donna rifletteva una visione culturale e antropologica del tempo. Da una visione invalicabile per cui si sarebbe potuto arrivare a un riconoscimento del ministero femminile, ma mai della sua “istituzione”, l’esclusione delle donne dal lettorato e dall’accolitato veniva interpretata come la tutela della sua natura che rischiava di essere assorbita da quella degli uomini.
I ministeri stabili laicali di lettorato e accolitato riservati agli uomini, contrariamente alle intenzioni di Paolo VI in “Ministeria quaedam”, sono stati visti come una sostituzione degli ordini minori per coloro che erano in cammino verso il ministero ordinato finendo per perdere l’interesse pastorale, essendo possibile la loro funzione in base ai sacramenti dell’iniziazione senza la necessità di una canonica deputatio.
Già in fase di revisione del Codice i consultori della Commissione osservarono che l’aver permesso alle donne di distribuire la comunione rendeva sostanzialmente superate le motivazioni della loro esclusione dal servizio all’altare.
Stesso concetto fu ripreso e ribadito in alcune assemblee di Vescovi, come allude il motu proprio “Spiritus Domini”, in particolare l’assemblea sinodale del 1987 dove i Padri notarono che “è difficile oggi difendere l’interdizione a una donna di portare le ampolline, mentre può portare la pisside”. Si trattava di una esigenza implicita di applicare il principio di uguaglianza espresso dalla dottrina ecclesiologica del Concilio Vaticano II e in particolare sulla partecipazione dei laici agli uffici e ministeri ecclesiali che si concretizza nella formulazione del can. 208: “tra tutti i fedeli, per la loro rigenerazione in Cristo, vige una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all’azione”.
Occorre però notare che il can. 230 §2 non usa la parola “ministero” bensì munus, cioè “funzione”, per il cui svolgimento non è richiesta una istituzione canonica, e tutti i laici senza distinzione di genere possono svolgere per incarico temporaneo o ad actum la funzione di lettore, commentatore, cantore.
A proposito di servizio liturgico affidato ai laici, il 30 giugno 1992 il Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi, alla domanda, se tra le funzioni che i laici, sia uomini sia donne, possono assolvere secondo il can. 230 §2 fosse da comprendere anche il servizio all’altare, rispose affermativamente, ma secondo le istruzioni che sarebbero state date dalla Sede Apostolica. L’interpretazione veniva confermata dal Santo Padre l’11 luglio 1992.
Le istruzioni della Santa Sede furono date dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ai Presidenti delle conferenze episcopali con lettera circolare del 15 marzo 1994 con le seguenti precisazioni: il can. 230 §2 ha valore permissivo e non precettivo (i laici…possono) pertanto il permesso dato da alcuni Vescovi non può essere invocato come obbligatorio per altri Vescovi. Spetta a ciascun Vescovo il giudizio prudenziale dopo aver sentito il parere della conferenza episcopale.
La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ricorda che “sarà sempre molto opportuno seguire la nobile tradizione del servizio all’altare da parte dei ragazzi”. I Vescovi nel permettere il servizio all’altare alle donne dovranno spiegare ai fedeli che esse già svolgono ampiamente il servizio di lettore nella liturgia e possono essere chiamate a distribuire la santa comunione come ministri straordinari e svolgere altre funzioni, come previsto dal can. 230 §3. Infine dovrà essere chiarito che i servizi liturgici dei laici sono sempre con incarico temporaneo e senza alcun diritto a svolgerli.
L’inclusione nel can 230 §2 del servizio all’altare da parte della donna, secondo l’interpretazione autentica del Pontificio Consiglio, non deve essere vista come una funzione suppletiva del clero, come risulta invece essere al can. 230 §3, ma ha come base i sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Tale servizio come incarico temporaneo restava e resta tuttora una funzione, un munus, e non un ministero. La terminologia usata è chiara. La CEI nel documento Evangelizzazione e ministeri affermava che la nozione di ministero non ordinato è desumibile dalla presenza di alcuni elementi come la vocazione divina a esercitare un determinato servizio, l’ecclesialità nella sua essenza e nella sua destinazione, la stabilità del servizio, il pubblico riconoscimento. Riguardo al problema dei ministeri femminili il documento della CEI sottolineava l’esigenza di una riflessione più matura riconoscendo che i ministeri di fatto “aprono vaste aree di esercizio all’impegno ministeriale della donna”.
Il punto di svolta operato dall’interpretazione autentica del can. 230 §2 con l’inclusione della donna nel servizio temporaneo all’altare ha aperto la strada che si è fatta sempre più larga e agevole per addivenire all’odierno intervento di Papa Francesco con la deroga al can. 230 §1 e l’inclusione del genere femminile nell’uso indistinto del termine “laici” circa l’assunzione stabile ai ministeri di accolito e lettore attraverso l’istituzione canonica.
Si raggiunge così il traguardo di un lungo percorso che vede pienamente riconosciuta alla donna la partecipazione ai ministeri istituiti, sottraendola dall’ambito ristretto della semplice funzione o munus prevista dal can. 230 §2.
Nessun timore di generare confusione con il ministero ordinato è l’uso del termine “ministero” istituito di lettore e accolito, soprattutto se esteso alle donne. La base sacramentale su cui poggia è solo il sacramento del battesimo e della cresima e non svolge una funzione suppletiva del clero.
Inoltre con la netta precisazione fatta dal m. p. “Spiritus Domini” che tali ministeri istituiti non danno diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa, si mette ulteriormente in chiaro, anche attraverso questa clausola limitativa, estrinseca alla questione, il permanere della loro distinzione pratica dall’ordine sacro riconoscendo ai soli chierici la rimunerazione in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico (can. 281).