di Francesco Romano • Il 7 maggio 2019 il Sommo Pontefice Francesco ha pubblicato ad experimentum per un triennio una nuova Lettera Apostolica in forma di motu proprio dal titolo Vos estis lux mundi, “voi siete la luce del mondo”, ispirandosi nella citazione del titolo al brano evangelico di S. Matteo (Mt 5, 14) per richiamare tutti i fedeli alla responsabilità di essere esempio luminoso di virtù, integrità e santità. La piena credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa sono in stretta relazione con la santità personale e l’impegno morale.
Questa premessa è calzante per richiamare l’importanza dell’agire morale di ogni cristiano e per questo il Papa se ne serve per ritornare ancora una volta sulla questione cruciale dei crimini di abuso sessuale.
Gli interventi del Magistero pontificio si sono susseguiti negli ultimi due decenni introducendo norme penali sempre più severe contro i chierici che si fossero macchiati di tali delitti. Non va dimenticato che anche il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 già prevedeva a carico di un chierico una pena che poteva arrivare fino alla dimissione dallo stato clericale nel caso di commissione del delitto contro il sesto precetto del Decalogo con un minore al di sotto di sedici anni. Il delitto sarebbe stato ugualmente perseguibile, oltre al caso del minore di sedici anni, se perpetrato dal chierico con violenza, minacce o pubblicamente (can. 1395 §2). In questi casi la competenza processuale era demandata agli Ordinari.
Per la verità, la norma penale rimase a lungo pressoché inutilizzata e in taluni casi notizie di abusi venivano sottovalutate o non ascoltate. Fu questo il motivo che portò il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II il 30 aprile 2001 a emanare il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela concernente le Normae de gravioribus delictis contro la fede, i sacramenti dell’Eucaristia e della Penitenza e i delicta contra mores, tra cui il delictum gravius contro il sesto precetto del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni il cui giudizio passava dalla competenza degli Ordinari alla Congregazione per la Dottrina della Fede con prescrizione elevata a dieci anni. In questo modo Giovanni Paolo II con il m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela derogava circa l’età del minore e la competenza sul giudizio (can. 1395 §2) e il tempo di prescrizione (can. 1362 §1, n. 2).
Un ulteriore intervento mirante a introdurre una parziale riforma al m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela lo si deve al Sommo Pontefice Benedetto XVI che il 21 maggio 2010 promulgava il m.p. Normae de gravioribus delictis. Relativamente al delitto contra sextum praeceptum Decalogi viene dato un ulteriore giro di vite. Viene equiparato al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (Art. 6, n. 2); costituisce azione delittuosa l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento (Art. 6, n. 2); viene innalzata la prescrizione dell’azione criminale da dieci a venti anni (Art. 7, n. 1) con decorrenza dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni (Art. 7, §2). Inoltre vengono introdotte altre norme di carattere procedurale.
Con il m.p. Vos estis lux mundi, Papa Francesco introduce nuove norme procedurali di grande rilievo circa i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo commessi non solo da chierici, ma anche da membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica (Art. 1 §1) ai danni di chiunque sia stato costretto con violenza, minaccia o abuso di autorità a compiere o a subire atti sessuali (Art. 1 §1, a, i), oppure ai danni di un minore o di una “persona vulnerabile” (Art. 1 §1, a, ii). Fattispecie delittuosa è, inoltre, la produzione, esibizione, detenzione, o distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché il reclutamento o l’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare a esibizioni pornografiche (Art. 1 §1, a, iii).
Per persona vulnerabile si intende chi si trova in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa (Art. 1 §2, b).
La novità più significativa tra le fattispecie delittuose è l’abuso di autorità come mezzo per perpetrare l’abuso sessuale, indipendentemente dalla maggiore età della vittima (Art. 1 §1, a, i). In questo caso il soggetto che subisce l’abuso, benché maggiorenne, potrebbe trovarsi in posizione subalterna dal punto di vista gerarchico o spirituale come ad esempio nella vita del seminario, nella vita religiosa maschile e femminile, nella direzione spirituale, oppure dal punto di vista legale in riferimento ai soggetti deboli affidati alla tutela giuridica dell’amministrazione di sostegno, del tutore e del curatore.
Il m.p. Vos estis lux mundi stabilisce l’obbligo giuridico, non soltanto morale, di segnalare la notizia di un delitto sessuale commesso con minore, con persona vulnerabile, con minaccia o con abuso di autorità, oltre all’utilizzo di materiale pedopornografico. Un obbligo di segnalazione che si estende a tutti, chierici, membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, a ogni persona chiunque essa sia (Art. 3 §§1e2).
Riguardo alla ricezione delle segnalazioni, tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali che si esprimeranno attraverso specifiche linee guida, entro un anno dall’entrata in vigore del motu proprio Vos estis lux mundi ogni Chiesa particolare o una comunità a essa equiparata (can. 368) dovrà dotarsi di un sistema stabile e facilmente accessibile al pubblico per presentare segnalazioni, meglio se costituito con l’istituzione di un vero e proprio ufficio ecclesiastico (can. 145), in quanto per la diversa natura della sua competenza deve restare distinto ed è ragionevole che non sia supplito dal tribunale o dall’ufficio del giudice.
Le segnalazioni, di cui viene garantita la sicurezza, l’integrità e la riservatezza (Art. 2 §2), devono essere trasmesse dall’Ordinario che le ha ricevute, all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all’Ordinario proprio della persona segnalata (Art. 2 §3). Il chierico e il membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica hanno l’obbligo di segnalare il fatto direttamente all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti o all’Ordinario proprio, tra quelli recensiti al can. 134, i quali procederanno a norma del diritto previsto per il caso specifico (Art. 2 §3), cioè con la segnalazione alla Congregazione per la Dottrina della Fede se la denuncia risulti verosimile.
Oltre alle modalità sopra espresse, chiunque e in qualunque altro modo adeguato può presentare segnalazioni (Art. 3 §2). L’obbligo della segnalazione non costituisce una violazione del segreto d’ufficio (Art. 4 §1) fatta eccezione per i casi previsti dal can. 1548 §2 cioè “i chierici, per quanto sia stato loro confidato in ragione del sacro ministero; i magistrati civili, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai ed altri tenuti al segreto di ufficio anche in ragione del consiglio dato, per tutto ciò che cade sotto questo segreto” (can. 1548 §2, n. 1°); “coloro che dalla propria testimonianza temono per sé o per il coniuge o per i consanguinei e gli affini più stretti, infamia, pericolose vessazioni o altri gravi danni” (can. 1548 §2, n. 2°). Il can. 1548 §2 richiama un’altra norma ancor più restrittiva, il can. 1550 §2, n. 2°, ovvero sono incapaci a rendere testimonianza “i sacerdoti, per quanto sia venuto loro a conoscenza dalla confessione sacramentale, anche nel caso che il penitente chieda che lo rivelino; anzi, tutto ciò che da chiunque e in qualsiasi modo sia stato udito della confessione, non può essere recepito neppure come indizio di verità”.
Fatta eccezione per queste limitazioni, a nessuno può essere imposto il vincolo del silenzio sul contenuto della segnalazione (Art. 4 §3). Anzi, coloro che fanno la segnalazione godono di particolare tutela da eventuali pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni, considerati al pari di condotte delittuose come quelle recensite all’Art. 1 §1, b (Art. 4 §2). Le Autorità ecclesiastiche devono impegnarsi a prendersi cura delle persone offese e delle loro famiglie con accoglienza, accompagnamento, assistenza spirituale, medica, terapeutica, psicologica, la tutela dell’immagine e della sfera privata delle persone coinvolte, la riservatezza dei dati personali (Art. 5).
Un posto del tutto nuovo nel motu proprio Vos estis lux mundi viene riservato ai Vescovi messo sotto il Titolo II “disposizioni concernenti i Vescovi ed equiparati”. Speciali norme procedurali riguardano l’ambito soggettivo di applicazione dovuto a condotte delittuose di cui all’Art. 1 poste in essere da persone indicate all’Art. 6: a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi, e Legati del Romano Pontefice; b) chierici preposti alla guida di una Chiesa particolare o a essa assimilata, inclusi gli Ordinariati personali, per fatti commessi durante munere; c) chierici preposti alla guida di una Prelatura personale per fatti commessi durante munere; d) i Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata, di Società di Vita Apostolica di diritto pontificio e di Monasteri sui iuris per fatti commessi durante munere. Le loro condotte riguardano sia i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo (Art. 1 §1, a) che le azioni o le omissioni dirette a interferire o eludere indagini canoniche nei confronti di un chierico o di un religioso per i delitti di cui all’Art. 1 §1, a.
Le norme del m.p. Vos estis lux mundi si applicano senza costituire pregiudizio rispetto all’osservanza delle leggi civili, soprattutto per quanto attiene all’obbligo di segnalazione (Art. 19).
A seconda del soggetto segnalato sarà competente: la Congregazione dei Vescovi, se si tratta di Vescovi latini; la Congregazione per le Chiese Orientali, se si tratta di Vescovi di rito orientale; Propaganda Fide, se si tratta di Vescovi dell’Asia o dell’Africa; la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica, se si tratta di Moderatori generali di Istituti di vita consacrata di diritto pontificio e di Società di vita apostolica di diritto pontificio; la Congregazione del Clero per i chierici che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare.
L’Autorità che riceve la segnalazione sulla condotta tenuta dai suddetti soggetti durante la guida pastorale di una Chiesa particolare, di un Istituto di vita consacrata o di una Società di Vita Apostolica, deve trasmettere la notizia al rispettivo Dicastero competente sopra elencato e al Metropolita della provincia ecclesiastica dove ha il domicilio la persona segnalata (Art. 8 §1), oppure al Vescovo suffraganeo più anziano nel caso in cui la persona segnalata fosse il Metropolita (Art. 8 §2).
Il Metropolita, a meno che non ritenga la segnalazione manifestamente infondata, chiede tempestivamente l’incarico per avviare l’indagine al Dicastero competente della Santa Sede (Art. 10 §1) che dovrà provvedere alla richiesta entro trenta giorni (Art. 10 §2). Il Metropolita svolge le indagini personalmente o tramite persone idonee da concludersi entro novanta giorni (Art. 14 §1). Alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza (Art. 12 §7) alla quale è assicurato il diritto di difesa attraverso un procuratore e una memoria difensiva (Art. 12 §8). Terminata l’indagine il Metropolita trasmette gli atti insieme al proprio votum al Dicastero competente (Art. 17 §1). Misure cautelari possono essere adottate dal Dicastero competente su proposta del Metropolita (Art. 15).
Le disposizioni del motu proprio Vos estis lux mundi riguardano anche le Chiese di rito orientale. Per sostenere i costi delle indagini è previsto che venga istituito un fondo riconosciuto come “pia fondazione” previsto dai cann. 116 e 1303 §1, amministrato a norma del diritto (Art. 16 §§1-2).
In conclusione, restando ferme le norme procedurali del motu proprio Normae de gravioribus delictis, gli elementi di rilievo introdotti dal motu proprio Vos estis lux mundi sono l’obbligo di segnalazione di condotte tenute in violazione del sesto precetto del Decalogo ai danni, oltre che di persone minorenni, anche di persone vulnerabili, oppure poste in essere contro qualunque persona con violenza, minaccia o abuso di autorità. In ogni Diocesi deve essere istituito un ufficio ecclesiastico accessibile al pubblico per ricevere le segnalazioni, ragionevolmente da non confondersi con gli uffici del tribunale e con il ministero del giudice per la diversa funzione che devono svolgere. L’obbligo di segnalazione non è solo morale, ma anche giuridico e riguarda prima di tutto i successori degli Apostoli e coloro che nella Chiesa in modi diversi assumono ministeri o professano i consigli evangelici. Un comportamento soggetto a sanzione è previsto anche per condotte messe in atto da Vescovi, o loro equiparati, con azioni omissive o per intralciare o eludere indagini civili e canoniche nei confronti di un chierico o di un religioso accusato di delitto sessuale. Anzi, le presenti norme si applicano senza pregiudizio dell’osservanza delle leggi statali, in modo particolare riguardo all’obbligo di segnalazione alle autorità civili. Un ruolo particolare viene attribuito al Metropolita e alle Congregazioni competenti della Santa Sede quando la segnalazione riguarda i Vescovi o altri soggetti a essi equiparati. Anche la “cura delle persone” offese viene inserita nel motu proprio Vos estis lux mundi come obbligo giuridico.