di Francesco Romano • Il 19 marzo 2019 Papa Francesco ha pubblicato la Lettera Apostolica in forma di motu proprio Communis vita il cui sottotitolo recita “con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico”, relativamente all’assenza illegittima dalla casa religiosa già prevista dal can. 665, stabilendo l’entrata in vigore il 10 aprile 2019.
La vita fraterna in comunità è un elemento essenziale per gli istituti di vita consacrata religiosi. Questo requisito codificato al can. 607 §1 contraddistingue i religiosi da altre forme di vita consacrata comportando la coabitazione nella casa di ascrizione legittimamente costituita, la sottomissione al superiore designato secondo il diritto, la condivisione di un regime di vita che include elementi spirituali, materiali e disciplinari. Per questo, l’obbligo di residenza del can. 665 §1 prevede che “i religiosi abitino nella propria casa religiosa, osservando la vita comune, né se ne assentino senza la licenza del proprio superiore”.
L’assenza dalla comunità è una minaccia che può condurre a far smarrire il senso di appartenenza e a disconoscere il valore del patrimonio che si esprime nel carisma di un istituto e quindi la propria identità. La chiusura del religioso in uno stile di vita individualista finisce per soffocare e alterare la dimensione interpersonale del carisma che, reso avulso dalla dimensione essenziale della vita comunitaria, si esprime in relazioni solo formali. Tutti sono chiamati a custodire fedelmente il patrimonio dell’istituto (can. 578).
Pertanto, l’obbligo di residenza è la condizione necessaria che permette di assicurare l’esercizio della vita comune e quindi l’impegno di tutti i membri della comunità a concretizzare la comunione fraterna. La vita comune trova la tutela giuridica nel can. 665 dove al primo paragrafo si dice che i religiosi non possono assentarsi dalla casa religiosa senza permesso del superiore, ma senza precisare il limite di tempo né a quale superiore si riferisce.
Si deve ritenere che, se il diritto proprio non stabilisce altro, ogni assenza breve deve essere di competenza del superiore locale, ovvero l’assenza ordinaria o quotidiana. Per quanto riguarda l’assenza prolungata la competenza è attribuita dal can. 665 §1 al superiore maggiore con il consenso del suo consiglio.
Quale sia il limite tra assenza breve e assenza prolungata non è precisato dal Codex. Per Xavier Ochoa l’arco di tempo per computare lo spazio di tempo minimo come assenza dalla propria casa religiosa è di ventiquattro ore continue. Per altri Autori come De Mattia, Beyer, De Paolis, l’assenza prolungata non può essere quella di una settimana e neppure al di sotto di tre mesi, bensì da tre a sei mesi.
Il diritto proprio di ogni istituto dovrebbe specificare la durata delle diverse tipologie di assenza e la relativa competenza a concedere il permesso che spetta ai superiori locali o ai superiori maggiori. Quindi, il can. 665 §1 tiene conto in modo generico di una assenza del religioso che può prolungarsi da un giorno a un anno e nel cui arco di tempo in modi differenti può articolarsi la competenza dei diversi superiori, ma anche oltre l’anno se ciò è dovuto a motivi di salute, di studio, o di apostolato da svolgere a nome dell’istituto.
L’assenza legittima dalla casa dispensa il religioso dalla vita comune, ma non dalla vita fraterna, conservando il diritto alla voce attiva e passiva quale segno di appartenenza e di partecipazione al bene dell’istituto.
L’assenza illegittima dalla comunità determina la rottura della vita comune perché è motivata dalla “intenzione di sottrarsi all’autorità dei superiori”, ma anche quando la concessione viene fatta da un superiore non competente secondo il diritto, per esempio quando manca al superiore il consenso del suo consiglio, oppure quando la concessione va oltre il tempo previsto dal diritto, ma anche quando la concessione non ha tenuto conto della giusta causa.
Il religioso che illegittimamente ha rotto con la vita comune continua a essere obbligato all’osservanza dei voti e del diritto proprio, ma è anche tenuto in qualsiasi momento a fare ritorno alla sua comunità che a sua volta deve aiutarlo a fare un percorso di reinserimento.
L’assenza illegittima di cui al can. 665 §2 richiede da parte del superiore di mettere in opera tutta la sollecitudine pastorale nel ricercare il religioso disubbidiente per convincerlo a ritornare nella sua comunità. Come ultimo rimedio per sollecitare il ritorno alla vita comune, il can. 697 n. 1 prevede che il superiore possa ricorrere ad ammonizioni e alla minaccia della dimissione in caso di mancato ravvedimento. Non poche volte il religioso legittimamente assente si rende irreperibile da non poter essere raggiunto dal superiore sia per i tentativi pastorali che per le notifiche delle ammonizioni. Il can. 696 §1 prevede la dimissione facoltativa del religioso per assenza illegittima di cui al can. 665 se protratta per un semestre, lasciando alla discrezionalità del superiore, audito suo consilio se si debba dare corso al processo di dimissione o limitarsi ad altri provvedimenti.
Il motu proprio Communis vita relativamente agli istituti religiosi non introduce in senso stretto alcuna deroga ai canoni che trattano sull’assenza illegittima dei religiosi e la loro relativa dimissione obbligatoria o facoltativa (cann. 695, 696). Communis vita aggiunge, semmai, alle due fattispecie del can. 694 §1, che comportano le dimissioni ipso facto dall’istituto, il seguente terzo numero: “si sia assentato dalla casa illegittimamente, ai sensi del can. 665 §2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l’irreperibiltà del religioso stesso” (can. 694, n.3). Communis vita aggiunge al can. 694 anche un terzo paragrafo specifico per la fattispecie dell’assenza illegittima sulla procedura di dimissione: “Nel caso previsto al §1 n. 3, tale dichiarazione (del fatto relativo all’assenza illegittima protratta per oltre un anno) per constare giuridicamente deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale” (can. 694 §3).
La sanzione della dimissione ipso facto per assenza illegittima introdotta nel can. 664 §1, n. 3 porta di riflesso a modificare il can. 729 relativamente agli istituti di vita consacrata secolari che rimanda ai cann. 694 e 695 per la dimissione di un membro dall’istituto. Dal momento che negli istituti secolari rimane non prevista la dimissione obbligatoria, Communis vita deroga il can. 729 nel modo seguente: “La dimissione di un membro dall’istituto (secolare) avviene a norma dei cann. 694 §1, 1 e 2 e 695” restringendo le cause della dimissione ipso facto solo a quelle che già erano in vigore.
Con il motu proprio Communis vita Papa Francesco ha voluto offrire un ulteriore strumento giuridico per aiutare i superiori degli istituti religiosi a intervenire di fronte a situazioni di grave irregolarità dei loro sudditi come l’assenza illegittima dalla casa religiosa, non di rado protratta anche per anni, arrivando perfino a passare con il tempo del tutto dimenticata. L’assenza illegittima e protratta senza interruzione per oltre un anno con la dimissione ipso facto risolve più agevolmente la difficoltà concreta di non essere in grado di notificare gli atti e assicurare l’esercizio del diritto di difesa al religioso quando rimane sconosciuto il suo nuovo recapito. Il Papa ha voluto altresì tutelare la vita comune nel suo valore essenziale fornendo strumenti giuridici sempre più idonei da affidare alla responsabilità dei superiori, anche per contrastare l’idea che la sopravvivenza di situazioni illegittime, tollerate o dimenticate, possano essere percepite come la normalità.