di Andrea Drigani ·Il 1 gennaio 1948 entrava in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana.
Il testo era stato approvato il 27 dicembre 1947 dall’Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946, contestualmente al referendum popolare sulla forma istituzionale dello Stato che vide la vittoria della forma repubblicana.
Piero Calamandrei (1889-1956), deputato alla Costituente, nonché docente universitario ed avvocato, indicava tra i protagonisti principali della redazione della Carta: il liberale indipendente Meuccio Ruini (1877-1970), presidente della Commissione preparatoria, il comunista Umberto Terracini (1895-1983), presidente dell’Assemblea, ed il democristiano Costantino Mortati (1891-1985), giurista singolarmente preparato ai problemi della Costituente.
La Costituzione Italiana, com’è noto, consta di 139 articoli. I primi 54 articoli disegnano il quadro giuridico supremo entro il quale devono agire ed operare lo Stato e le sue istituzioni, le Regioni, gli enti locali, le formazioni sociali, i cittadini ed anche tutte le persone che risiedono in Italia.
Nei primi 54 articoli troviamo i elencati i principi fondamentali (articoli 1-12), si disciplinano i rapporti civili (articoli 13-28), i rapporti etico-sociali (articoli 29-34), i rapporti economici (articoli 35-47), i rapporti politici (articoli 48-54).
La II Parte della Costituzione (articoli 55-139) contiene le norme circa l’ordinamento della Repubblica in riferimento al Parlamento, al Presidente della Repubblica, al Governo, alla magistratura, alle Regioni, Provincie e Comuni, alle garanzie costituzionali.
Sulla I Parte della Costituzione, nella quale vi è l’articolo 7 che regola le relazioni tra lo Stato e la Chiesa in Italia tenendo conto anche del diritto internazionale, non ci sono mai state richieste di modifiche e di revisioni segno quanto mai eloquente di un «idem sentire» assai radicato.
Sulla II Parte, invece, già da molti anni e da provenienze diverse, compresi pure alcuni deputati all’Assemblea Costituente, sono state formulate proposte di rilevanti cambiamenti.
Siffatte proposte, purchè non in contrasto con la I Parte, non possono creare apprensioni od imbarazzi, ma devono essere attentamente studiate ed esaminate.
Riguardo a questo punto, sovente si ha la sensazione che la presentazione di tali progetti avvenga in termini generici e forse vaghi, invece avrebbero bisogno di un testo articolato e preciso.
Penso in particolare ai temi del presidenzialismo, del premierato, del federalismo, della separazione delle carriere nell’ordinamento giudiziario, che se non vengono specificati dettagliatamente rischiano di essere degli slogan.
Un ruolo forte ed incisivo del Capo dello Stato o del Capo del Governo, ad esempio, deve essere coniugato con un altrettanto ruolo forte ed incisivo delle Regioni, nonché si debbono precisare i rapporti col Parlamento e gli altri poteri per il mantenimento del necessario equilibrio ordinamentale. L’esperienza costituzionale degli Stati Uniti d’America ci presenta la coesistenza ordinata tra il Presidente, il Congresso (Senato e Camera di Rappresentanti) e gli Stati.
La delicata questione della separazione delle carriere nella magistratura, cioè tra quella giudicante e quella requirente, deve essere affrontata con obbiettività e serenità, attraverso un’analisi comparata con altri sistemi giurisdizionali, per favorire un migliore esercizio della giustizia e della promozione dei diritti.
La Costituzione Italiana ha compiuto, dunque, 75 anni e, almeno nella I Parte, gode di ottima salute.