Il contrasto agli abusi sessuali nella nuova versione del motu proprio «Vos estis lux mundi» del 25 marzo 2023.

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di Francesco Romano • Papa Francesco il 7 maggio 2019 pubblicava ad experimentum per tre anni il motu proprio “Vos estis lux mundi” (VELM/2019) per contrastare gli abusi sessuali richiamando in maniera più stringente la responsabilità dei successori degli Apostoli fino a coinvolgere tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano.

Dopo tre anni sulla scorta delle osservazioni pervenute dalle Conferenze Episcopali e dai Dicasteri della Curia Romana, Papa Francesco ha pubblicato il 25 marzo 2023 la nuova versione del motu proprio VELM, entrato in vigore il 30 aprile 2023, fermo restando quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico e dai Codici dei Canoni delle Chiese Orientali.

La prima novità riguarda l’ambito di applicazione delle norme relative al nuovo motu proprio VELM che viene esteso in caso di segnalazione, oltre ai chierici e ai membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica, anche ai moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica (VELM/2023, art. 1 §1).

Le norme che prevedono un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo (VELM/2019 art. 1 §1 a) sono state derogate introducendo o modificando alcune circostanze che possiamo riscontrare nella nuova versione di VELM/2023, come segue:

– art. 2 §1, a, ii) riguardo agli atti sessuali commessi con un minore o con una persona vulnerabile, viene aggiunto il terzo elemento “con persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione”; inoltre persona vulnerabile diventa adulto vulnerabile per indicare che la vittima di questo delitto può essere anche un maggiorenne in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa;

– art. 3 §1, a, iii): decade il termine “produzione” e viene introdotto “acquisto” di materiale pornografico. Decade il termine “pedopornografico” per ampliare l’estensione di questo tipo di delitto alla maggiore età fino a includere anche coloro che hanno abitualmente un uso imperfetto di ragione. Inoltre, l’acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione può avvenire in qualsiasi modo e con qualsiasi strumento, venendo quindi a decadere l’unica modalità per via telematica;

– art. 4 §1, a, iv): un punto a parte viene dedicato al delitto che si configura come il “mostrarsi pornograficamente o a partecipare a esibizioni pornografiche reali o simulate” che ha come oggetto un minore o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, o di un adulto vulnerabile. Rispetto alla prima versione del motu proprio VELM/2019 il delitto si estende nel coinvolgimento dell’adulto in stato di vulnerabilità e per questo si passa dall’uso del termine “pedopornografia” a quello estensivo di “pornografia”.

L’obbligo della segnalazione riguarda il chierico, il membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica. L’eccezione rispetto all’obbligo di segnalazione riguarda il chierico se la sua conoscenza rientra nell’esercizio del fòro interno (VELM/2023, art. 3 §2). Nella versione precedente del motu proprio l’eccezione coinvolgeva i casi previsti dal can. 1548 §2 (VELM/2019, art.3 §1), in particolare riguardo ai chierici l’eccezione era molto più estesa dell’ambito del fòro interno e proteggeva i chierici per quanto era stato loro confidato in ragione del “sacro ministero” in senso in generale.

A differenza della prima versione del motu proprio che non dava indicazioni (VELM/2019, art. 2 §3), l’Ordinario del luogo dove sarebbe accaduto il presunto fatto delittuoso precede nel titolo di competenza l’Ordinario proprio della persona segnalata, salva diversa intesa tra i due Ordinari (VELM/2023, art. 2 §3).

Nella precedente versione del motu proprio la segnalazione coinvolgeva “chiunque” (VELM/2019, art. 3 §2), mentre l’attuale versione richiama più specificamente al dovere di segnalazione i “fedeli laici che ricoprono uffici o esercitano un ministero nella Chiesa” (VELM/2023, art. 3, §2).

Il divieto di imporre alcun vincolo di silenzio alla persona che fa la segnalazione, alla persona offesa e a i testimoni (VELM/2019, art. 4 §3), viene integrato nella nuova versione con la salvaguardia della buona fama (VELM/2023, art. 4, §3). Il diritto a non vedersi imporre il silenzio non riduce la presunzione di innocenza della persona accusata e il diritto alla tutela della sua buona fama (VELM/2023, art. 5 §2). In modo particolare è da tenere presente il richiamo all’art. 13 §7 di VELM/2023 con cui “alla persona indagata è sempre riconosciuta la presunzione di innocenza e la legittima tutela della sua buona fama”.

Riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, oltre ai Vescovi e a coloro che sono a essi equiparati, rispetto alla prima versione del motu proprio (VELM/2019, art. 6) viene inserita una nuova categoria che si riferisce ai chierici alla guida di un’associazione pubblica clericale con facoltà di incardinare, per i fatti commessi durante munere (VELM/2023, art. 6, d). Una seconda categoria che viene inserita riguarda i fedeli che sono stati Moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, per i fatti commessi durante munere (VELM/2023, art. 6, f).

Sintetizzando, la novità più significativa è l’estensione delle norme sulla responsabilità dei vescovi e dei superiori religiosi ai moderatori laici di associazioni internazionali di fedeli riconosciute dalla Santa Sede.

Al “Titolo II” con le disposizioni relative alle responsabilità dei vescovi, superiori religiosi e chierici preposti alla guida di una Chiesa particolare o di una prelatura vengono aggiunti anche i “fedeli laici che sono, o sono stati, moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, per i fatti commessi” mentre erano in carica.

La versione aggiornata di VELM/2023 vuole armonizzare il testo delle procedure contro gli abusi con le altre riforme normative dal 2019 ad oggi, ovvero la revisione del motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” nella versione emendata mediante il Rescriptum ex Audientia dell’11 ottobre 2021 e pubblicata il 7 dicembre 2021; con le modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico del 2021 e con la nuova Costituzione sulla Curia Romana, “Praedicate Evangelium” del 19 marzo 2022 ed entrata in vigore il 5 giugno 2022.

Riguardo agli adulti “vulnerabili”, nella prima versione di VELM si parlava di “atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile” nella seconda si parla di “delitto contro il VI comandamento del Decalogo commesso con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile”. Un’altra variazione riguarda la tutela di chi presenta la segnalazione di un presunto abuso: dalla prima versione in cui a chi fa la segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio, si passa ad estendere l’estensione della tutela “alla persona che afferma di essere offesa e ai testimoni”.

Nel nuovo motu proprio VELM viene rafforzata la salvaguardia della “legittima tutela della buona fama e la sfera privata di tutte le persone coinvolte”, nonché la presunzione di innocenza per chi è indagato in attesa che vengano accertate le sue responsabilità. La versione aggiornata di VELM prescrive che le diocesi e le eparchie devono dotarsi di “organismi e uffici”, contrariamente ai “sistemi stabili” previsti dalla prima versione, da rendere accessibili al pubblico per ricevere le segnalazioni di abusi.

Anche riguardo alla competenza dell’autorità che deve intervenire viene indicato l’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti denunciati, in concorrenza con l’eventuale Ordinario proprio della persona accusata. Le procedure introdotte nel 2019 stabiliscono in modo puntuale come comportarsi di fronte alle segnalazioni di casi di abuso e assicurano che vescovi e superiori religiosi – ora anche i laici a capo di associazioni internazionali – rendano conto del loro operato e siano obbligati a segnalare abusi dei quali sono venuti a conoscenza.

Il documento comprendeva e continua a comprendere, non soltanto le molestie e le violenze sui minori e sugli adulti vulnerabili, ma riguarda anche la violenza sessuale e le molestie conseguenti all’abuso di autorità. In questo contesto normativo è chiara l’attenzione della tutela che si vuole estendere anche a categorie di persone che possano essere più esposte alla sottomissione dell’autorità come per esempio le religiose, i seminaristi o gli ospiti di collegi, cioè particolari soggetti più indifesi.

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Francesco Romano

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